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Lo Statuto Comunale
ADEGUATO ALLE LEGGI N.127/97 E N. 265/99
TITOLO I
AUTONOMIA E
FINALITA’ DEL COMUNE
CAPO I –
DEFINIZIONE – FINALITA’ - FUNZIONI
ART. 1-
DEFINAZIONE ED AUTONOMIA DEL COMUNE
Il Comune di San Floro, Ente Autonomo nell’ambito
dei principi fissati dalle leggi dell’ordinamento della Repubblica Italiana,
rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli
interessi e ne promuove lo
sviluppo civile, sociale e economico, concorrendo al rinnovamento democratico
della società e dello Stato.
Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e
finanziaria.
E’ titolare di funzione e poteri propri ed esercita
le funzioni attribuite, conferite con delegati dello Stato e della Regione,
secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso la
collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazioni sociale.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione
della popolazione alle scelte Amministrative; Riconosce e sostiene delibere
associazioni ed involontariato, quale momento di aggregazione e confronto su
temi di interessi della comunità locale.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle
informazioni sulla vita Amministrativa e sulla attività dell’Ente ed assume
le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici,
senza distinzione dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso alla
religione ed alla nazionalità.
ART.
2 – TERRITORIO - SEDE
Il Comune di San Floro, istituito con R.D. del 4
Maggio 1811, comprende il Capoluogo “San Floro”;
Si estende per Kq. 18,16 confina con i territori dei
comuni di: Catanzaro, Borgia, Girifalco, Cortale, Maida, Caraffa di Catanzaro
La sede del Comune è sita in Piazza Roma, n. 1.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione
del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente
tutti gli organi e le Commissioni Comunali.
Solo in via eccezionale, per esigenze particolari con
deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni
degli organi e commissioni in altra sede.
ART.
3 – STEMMA GONFALONE FASCIA TRICOLORE E
CULTURA POPOLARE
Con D.P.R. del 14 maggio 1976 al Comune di San Floro
sono stati assegnati uno stemma e un gonfalone descritti come appresso;
Stemma : d’azzurro,
all’immagine di San Floro, su campagna erbosa di verde, vestito di bianco,
impugnante con la mano destra un ramo di palma in banda d’oro e con la
sinistra un libro dello stesso.
Gonfalone : drappo
troncato di giallo e di azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e
caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrale in argento
“Comune di San Floro”;
Il D.P.R. è stato registrato alla Corte dei Conti il
5 luglio 1976, Reg. n 5 Foglio 230 e trascritto nel registro araldico
dell’Archivio Centrale dello Stato il 20 agosto 1976.
Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai
bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante
del presente Statuto.
Nella cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma
è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai
Vigili Urbani in alta uniforme.
Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e
del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa
autorizzazione della Giunta Municipale.
Cultura
Popolare: fa
parte della cultura popolare, l’antico atto notarile del 1765, voluto dal
popolo, mediante pubblico colloquio, nella pubblica piazza, il quale
solennemente sancisce che “la I° domenica di maggio di ciaschedun’anno
l’Amministrazione Comunale offre e dona al Santo Patrono n. 5 rotoli di cera
bianca lavorate a mano in segno di riconoscimento, per aver salvato questo
popolo dalla pestilenza, e che tale consuetudine perduri nel tempo”, anzi,
obbliga l’amministrazione Comunale a rispettare questo antico atto
rafforzando la tradizione popolare con osservanza di partecipare alla funzione
con il gonfalone che precede il corteo della Amministrazione, e di leggere a
voce alta quello antico atto notarile dal parte del Segretario Comunale, e
alla presenza dell’intero popolo.
ART.
4 – FINALITA’
Con il presente statuto adottato ai sensi dell’art.
4 della legge 08/06/1990 n. 142 per
come sostituito dall’art. 1 della Legge 03/08/1999 n. 265, si stabiliscono
le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e si fissano gli spazi
operativi nell’ambito delle competenze del Comune.
In particolare lo statuto determina:
1)
le attribuzione degli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta
Municipale e Sindaco);
2)
L’ordinamento degli uffici e dei servizi;
3)
Le forme di collaborazione tra Comuni, Provincia e Regione Calabria;
4)
Le forme di partecipazione popolare e quella del decentramento
amministrativo;
5)
Le forme dell’accesso dei cittadini all’informazione e ai
procedimenti amministrativi della programmazione;
6)
Le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
Determina l’applicazione degli Istituti di
partecipazione:
a)
I referendum consultivi ed abrogativi;
b)
Le istanze le petizioni e le proposte;
c)
L’accesso ai procedimenti e agli atti amministrativi;
d)
Le forme di tutela
Inoltre Intende:
1)
Assicurare a tutti i cittadini un’esistenza libera e dignitosa;
2)
Garantire la piena occupazione, tutelando i diritti dei lavoratori;
3)
Promuovere i principi per assicurare la pari opportunità tra uomo e
donna, ai sensi della legge 10/04/1991 n.125, e per promuovere la presenza di
entrambi i sessi nella Giunta, nelle commissioni di concorso e negli altri
organi collegiali del Comune.
4)
Realizzare la piena parità tra uomini e donne, assicurando i principi
delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione, anche
attraverso una diversa organizzazione dei tempi;
5)
Rimuovere tutti gli ostacoli che limitano il diritto allo studio ed alla
cultura, assicurando l’accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado
dell’istruzione, favorendo anche strutture adeguate ai continui processi di
aggiornamento e riqualificazione della scuola;
6)
Riconoscere l’ambiente come bene essenziale della collettività,
tutelando le risorse naturali, territoriali, ambientali in funzione di una più
alta qualità della vita;
7)
Salvaguardare il patrimonio storico, artistico, archeologico, artistico
e paesistico, quale contributo ai valori della civiltà e del rispetto
dell’identità storico-culturale dal paese e dell’integrità fisica del
suo territorio;
8)
Riconoscere nell’impiego del tempo libero un momento essenziale
dell’esplicazione della persona umana, favorendo la diffusione dello
“sport per tutti”, come pratica delle attività sportive in tutte le forme
ed espressioni che vanno dall’attività fisica ricreativa alla più alta
competizione.
ART. 5 -
FUNZIONI
Il Comune esercita tutte le funzioni ed compiti
amministrativi necessari alla cura degli interessi e alla promozione dello
sviluppo della comunità comunale, non attribuite espressamente per legge allo
Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a
definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per
l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzione proprie,
conferite e delegate, secondo i principi dalla sussidiarietà e della
omogeneità delle funzioni, della economicità, efficienza ed efficacia della
gestione e della adeguatezza organizzativa.
Un apposito Regolamento disciplina l’attuazione
coordinata con lo Stato e con la Regione degli interventi necessari alla
tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di
handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.
Il Comune gestisce il servizio elettorale,
dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni
altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.
CAPO II –
ATTIVITA’ NORMATIVA
ART. 6 - STATUTO
COMUNALE
Il Comune determina il proprio ordinamento nello
Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi
istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il
voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati o, ove non venga raggiunto
tale quorum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
da esprimere in due distinte riunioni da tenersi in un mese.
Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio.
Lo statuto è soggetto a controllo del CO.RE.CO.,
successivamente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso
all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell’Interno.
Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la
consultazione presso la Sede Comunale.
ART. 7 –
MODIFICHE DELLO STATUTO
1)
Le modifiche allo Statuto sono precedute da idonee forme di
consultazione. Le modifiche di iniziativa consiliare debbano essere proposte
da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.
2)
Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute
da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa
deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
3)
Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
4)
L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che
costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e
delle provincie, abroga le norme statuarie con esse incompatibili. I
Consiglieri comunali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data in
vigore delle leggi suddette.
ART. 8 -
REGOLAMENTI
Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e
funzioni proprie.
Il Comune esercita
potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e
nel rispetto dalle norme statutarie.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su
posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di
consultazione popolare.
I regolamenti,
divenuta esecutiva la delibera di adozione sono ripubblicati all’Albo
Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi, ed entrano in vigore dopo
tale ripubblicazione.
I regolamenti sono portati a conoscenza della
popolazione attraverso idonei mezzi d’informazione, che ne emettono in
evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
CAPO III –
PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI
ART. 9 - ALBO
PRETORIO
Nella Sede Municipale, in un luogo accessibile al
pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la
pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge
o per statuto a tale adempimento.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli
atti possono leggersi facilmente.
Il segretario cura l’affissione degli atti
avvalendosi di messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica
l’avvenuta pubblicazione.
TITOLO II
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
CAPO I – GLI
ORGANI ISTITUZIONALI
ART. 10 - ORGANI
Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la
Giunta ed il Sindaco.
Gli amministratori nell’esercizio delle proprie
funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e
buona amministrazione.
CAPO II – IL
CONSIGLIO
ART. 11 –
ELEZIONI – COMPOSIZIONE E DURATA
Il consiglio Comunale è eletto a suffragio
universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.
L’elezione del Consiglio Comunale il numero e la
posizione giuridica dei consiglieri, sono regolati dalla legge.
Si decade dalla carica di consigliere per il
verificarsi di uno degli impedimenti, dell’incompatibilità o delle
incapacità contemplate dalla legge, nonché per la mancata partecipazione
senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio, ovvero a
cinque sedute dell’anno solare.
L’interessato previo avviso dell’avvio del
procedimento per la dichiarazione di decadenza, può far pervenire le sue
osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.
Trascorso tale termine la proposta di decadenza è
sottoposta al voto del Consiglio. Copia della delibera è notificata
all’interessato entro dieci giorni.
I Consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa
deliberazione.
La durata in carica del Consiglio Comunale è
stabilita dalla legge.
Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla
data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli
atti urgenti ed improrogabili.
I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del
rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli
incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli
organismi amministrativi.
ART. 12 - I
CONSIGLIERI
I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera
comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono
disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale.
I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni
oggetto di competenza del Consiglio.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività
della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma
organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante
interrogazione, interpellanze e mozioni.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono
discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del
regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli
argomenti di natura amministrativa.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun
Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità degli uffici
comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed
informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.
Le dimissioni della carica di Consigliere sono
presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio.
Devono essere immediatamente assunte al protocollo
dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili ,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio
entro e non oltre 10 giorni procede alla surroga del Consigliere
dimissionario.
ART. 13 – PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI
Le
norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono
consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari
l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi
e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle
iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.
Ai
gruppi di minoranza spetta con votazione separata e limitata ai soli
componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi
collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente,
nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo
Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di
propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
ART. 14 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
La
prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco
nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro
10 giorni dalla diramazione dell’invito di proclamazione.
E’
preseduta dal Consigliere anziano o – in caso di sua assenza, impedimento o
rifiuto- dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità
occupa il posto immediatamente successivo.
Prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida
dei Consiglieri eletti del Sindaco, giudica delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato
con D.P.R. 16/05/1960 n. 570;
Il
presidente entra immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.
La
seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte
del sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle
commissioni consiliari permanenti e, quindi con la trattazione degli altri
eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.
ART. 15 – LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO DELL’ENTE’
Entro
3 mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta,
consegna ai Consiglieri Comunali il programma relativo alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato.
I
Consiglieri entro 10 giorni possono presentare emendamenti; entro i successivi
30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con
una votazione unica per appello nominale.
Il
Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche
con l’approvazione della relazione revisionale e programmatica del
bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo
dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predetti linee,
motivando adeguatamente eventuali spostamenti.
La
verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel
mese di settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del
permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 36, comma
2° del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77.
ART. 16 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (SINDACO)
Il
Sindaco, quale Presidente del Consiglio:
a)
Rappresenta il Consiglio Comunale;
b)
Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la
seduta e ne dirige i lavori;
c)
Decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle
eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse decisioni
del Consiglio;
d)
Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute
consiliari;
e)
Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f)
Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g)
Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h)
Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i)
Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai
regolamenti dell’Ente.
Il
Sindaco, Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità,
nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli
Consiglieri.
ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO
Il
Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti
fondamentali:
1)
Atti normativi:
a)
Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e
relativi variazioni;
b)
Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri
organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare;
2)
Atti di programmazione:
a)
Programmi;
b)
Pianificazioni;
c)
Relazioni revisionali e programmatiche;
d)
Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
e)
Piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e
pluriennali di attuazione;
f)
Eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le
autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti
strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in
dette materie;
g)
Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
h)
Ratifiche di variazione di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei
casi espressamente previste dalla legge;
i)
Conti consuntivi;
3)
Atti di decentramento:
a)
Tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento
degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
4)
Atti relativi al personale:
a)
Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante
organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, da parte della Giunta Comunale;
b)
Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
5)
Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
a)
Convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia;
b)
Accordi di programma;
c)
Costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti
locali;
6)
Atti relativi alle spese pluriennali:
a)
Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
7)
Atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute,
concessioni ed appalti:
a)
Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in
altri atti fondamentali del Consiglio;
b)
Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali
del Consiglio;
8)
Atti relativi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
a)
Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
b)
Assunzione diretta di pubblici servizi;
c)
Costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed
acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
d)
Concessioni di pubblici servizi;
e)
Affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
9)
Atti relativi alla disciplina dei tributi:
a)
Atti di istituzioni di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà
concesse dalla legge;
b)
Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi pubblici;
c)
Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e
delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di
competenza della Giunta;
10)
Accensione di mutui e prestiti obbligazionari:
a)
Contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti
fondamentali del Consiglio;
b)
Emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
c)
Emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
d)
Ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
11)
Atti di nomina:
a)
Definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
b)
Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, ed Istituzioni,
quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
c)
Nomina d’ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la
partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche
disposizioni statutarie e regolamentari;
d)
Nomina delle concessioni consiliari permanenti, straordinarie e
d’inchiesta;
12)
Atti elettorali e politico – amministrativi:
a)
Esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
b)
Surrogazione dei Consiglieri;
c)
Approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente;
d)
Approvazione o reiezioni con votazione per l’appello nominale della
mozione di sfiducia;
e)
Nomina della commissione elettorale comunale;
f)
Esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
g)
Esame e discussione di interrogazione ed interpellanze;
13)
Ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od
esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico –
amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di
competenza del Consiglio.
ART. 18 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI STRAORDINARI,
TEMPORANEE E SPECIALI
Il
Consiglio può istituire – con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
dei componenti – commissioni consiliari permanenti , straordinarie,
temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di
istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagini
eventualmente conferiti, la modalità di funzionamento e la dotazione di beni,
servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento
del mandato.
I
lavori delle commissioni cosi nominate devono compiersi nel termine assegnato,
pena la decadenza automatica della commissione.
I
lavori delle commissioni si concludano con la presentazione mediante deposito
in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato, di una
relazione a cura del Presidente della commissione.
E’
in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazione di minoranza
nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
La
relazione della commissione è quelle eventuali di
minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per
l’assunzione di eventuali provvedimenti nella I° seduta successiva a quella
dell’avvenuto deposito.
ART. 19 –SESSIONI E CONVOCAZIONI
L’attività
del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
Sono
sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del bilancio di
previsione e per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
precedente.
Gli
inviti per le sessioni ordinarie sono notificati almeno 5 giorni liberi prima
della seduta.
In
caso di necessità il Consiglio Comunale può essere convocato in sessione
straordinaria o urgente ed i relativi inviti dovranno essere notificati
rispettivamente almeno 3 giorni liberi o almeno 24 ore prima della data di
convocazione.
ART. 20 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO
Le
sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte eccezione dei casi per i
quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza
del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza
della sfera privata delle persone.
Il
Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri
assegnati.
Nelle
sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo
dei componenti il consenso.
Nel
computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità
delle sedute non si considera il Sindaco.
Le
deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta
dei voti validi , escludendo dal compito le astensioni, e nelle votazioni a
scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
Le
deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono
espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
Per
gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di
statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà
riportato il maggior numero di voti.
ART. 21 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Il
Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il
Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare con maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di
quelli delle commissioni permanenti , straordinarie, temporanee e speciali.
Il
Regolamento disciplina, altresì, l’esercizio delle podestà e delle
funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutarie e perseguendo
l’obiettivo dell’efficienze decisionale.
Il
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni
consiliari prevede in particolare:
a)
I termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della
consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei
consiglieri;
b)
Le modalità di svolgimento della discussione della votazione;
c)
La formazione dei gruppi consiliare e l’istituzione della conferenze
dei capigruppo con funzioni consultive,
non vincolante , di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d)
Le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle
deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
e)
Le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda
convocazione, se non con un intervento di almeno la meta dei Consiglieri
assegnati;
f)
Le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e di controllo
polito – amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni
consiliari.
CAPO III° - IL SINDACO
ART.
22 – IL SINDACO
Il
Sindaco è il capo dell’Amministrazione Comunale, eletto democraticamente
dai cittadini a suffragio universale e diretto .
Il
Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’Amministrazione
dell’Ente.
Sovrintende
all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività
degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.
Il
Sindaco presiede il Consiglio Comunale, dirige i lavori della Giunta Comunale
ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti
generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il
Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla
legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità
previste dalle legge e dallo statuto.
Per
l’esercizio di tale funzioni il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.
Prima
di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio
Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del Presidente, pronunciando
la seguente formula: “ Giuro di
osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e
l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
Distintivo
del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del
Comune, da portare a tracolla.
ART. 23 – COMPETENZE DEL SINDACO
Il
Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale e ne
fissa l’ordine del giorno.
Sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di
tutti gli organi comunali;
Il
Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari
d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di
armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
Il
Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio
in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessità dell’utenza.
Il
sindaco sulla base degli indirizzi dal Consiglio provvede alla designazione,
alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende, società ed istituzioni, le nomine e le designazioni devono
essere effettuate tutte entro 45 giorni dall’insediamento.
Il
Sindaco nomina e revoca gli assessori dandone comunicazione al Consiglio.
Inoltre nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce
gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché
quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, secondo le modalità
previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi; convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi e
abrogativi; adotta ordinanze ordinarie non attribuite ai responsabili degli
uffici.
Gli
atti del Sindaco non diversamente denominate dalla legge o dallo statuto
assumano il nome di decreto.
Il
Sindaco promuove, conclude e sottoscriva gli accordi di programma.
Ove
non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la
rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura previa
autorizzazione della Giunta Comunale.
Esercita
le competenze, già attribuite al Prefetto, di cui all’art. 36 del
regolamento di esecuzione della legge 08/12/1970 n. 996, approvato con D.P.R.
06/02/1981, in particolare informa la popolazione sulle situazioni
di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civili
avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione
civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Inoltre,
il Sindaco può, sentito il Segretario Comunale, in caso di omissioni, errore
o assenza non sostituibile, avocare a sé i poteri e le competenze dei
responsabili dei servizi.
In
particolare il potere di avocazione spetta al Sindaco nei casi di accertato e
colpevole ritardo nell’attuazione delle direttive e dei programmi disposti
dall’Amministrazione o nel provvedere all’adozione di atti dovuti, quando
il protrarsi del riguardo possa determinare danni all’Ente o causi ingiusto
ritardo agli utenti.
Il
Potere di avocazione, in questi casi deve essere preceduto da una formale
diffida a provvedere del Sindaco nei confronti del responsabile competente e,
se esercitato rende obbligatoria l’azione disciplinare.
ART. 24 - ORDINANZE
Il
Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme
legislative e regolamenti e nelle materie non attribuite ai responsabili dei
servizi e degli uffici.
Le
ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, altresi, essere
sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere
accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
Il
caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce
ai sensi del presente Statuto.
Quando
l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al
destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al
precedente comma terzo.
ART. 25 – ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA
Il
Sindaco:
a)
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni
ed atti anche riservati;
b)
promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini,
verifichi amministrative sull’intera attività del Comune;
c)
compie gli atti
conservativi dei diritti del Comune;
d)
può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazione
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all’Ente tramite i rappresentanti legale delle stesse e ne
informa il Consiglio Comunale,
e)
collabora ed assumere iniziative atte assicurare che uffici, servizi,
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro
attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con
indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
ART. 26 – ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE
Il
Sindaco
A)
Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone
la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento.
Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla
convocazione;
B)
Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la
disciplina regolamentare;
C)
Esercita i poteri di polizia nelle adunanze
consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal
Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
D)
Propone argomenti da trattare in Giunta, nel disporre la convocazione e
la presiede;
E)
Ha facoltà di delegare a ciascun assessore le funzioni relative a
specifici settori amministrativi, ivi compreso il potere di firmare atti ad
esclusione delle ordinanze;
F)
Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti
nelle attribuzione e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
ART. 27 – DELEGHE ED INCARICHI
Il
Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle
proprie attribuzioni.
Le
funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi
e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti
contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di
chi legalmente lo sostituisce.
Il
Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e
responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le
proprie funzioni e competenze;
La
delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinare
materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
L’atto
di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la
materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e
deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
La
potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed
il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad
esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
La
delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento
amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a
quella di emanazione di atti a valenza esterna.
La
delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna
specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale
nell’interesse dell’Amministrazione .
Le
deleghe per settori omogenei sono comunicata al Consiglio e trasmesse al
Prefetto.
Il
Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere
attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di
curare determinare questioni nell’interesse dell’amministrazione.
Tali
incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo
svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto
amministrativo ad efficacia esterna.
Non
è consentita la mera delega di firma.
ART. 28 – CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
L’impedimento
permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo
alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il
Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
Nei
casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice
Sindaco.
Le
dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio il quale deve
essere convocato entro i successivi dieci giorni.
Una
volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione
senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono
efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione della carica
del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio
Comunale.
Di
tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto,
affinchè questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti
per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.
CAPO IV° - LA GIUNTA
ART. 29 – LA GIUNTA COMUNALE – ELEZIONI E
PREROGATIVE
La
Giunta è l’organo di governo del Comune. Svolge funzioni propositive e
d’impulso nei confronti del Consiglio.
La
Giunta è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione.
Non
possono fare parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano tra di
loro coniugi , ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado
ed il coniuge, gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo
grado del Sindaco.
Le
cause di ineleggibilità la posizione giuridica, lo status dei componenti,
l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge.
Oltre
ai casi di incompatibilità previsti
dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli
ascendenti ed i discendenti, l’adottante
e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
Le
dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il
decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
Il
Sindaco e la Giunta cessano, altresi, dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.
La
mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco e può essere
proposta solo nei confronti dell’intera Giunta.
La
stessa mozione deve essere depositata presso la Segreteria che provvede a
notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capi gruppo consiliari, entro le
24 ore successive.
La
mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione.
In
caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione il Segretario Comunale ne
riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida del
Sindaco.
L’approvazione
della mozione di sfiducia provoca lo scioglimento del Consiglio e la nomina
del Commissariato ai sensi delle leggi vigenti.
Lo
scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del
Sindaco e della rispettiva Giunta.
ART. 30 - COMPOSIZIO |