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Lo Statuto Comunale

ADEGUATO ALLE LEGGI N.127/97 E N. 265/99

TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

 

CAPO I – DEFINIZIONE – FINALITA’ - FUNZIONI

ART. 1- DEFINAZIONE ED AUTONOMIA DEL COMUNE

 

Il Comune di San Floro, Ente Autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi dell’ordinamento della Repubblica Italiana, rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove   lo sviluppo civile, sociale e economico, concorrendo al rinnovamento democratico della società e dello Stato.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

E’ titolare di funzione e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite con delegati dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazioni sociale.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte Amministrative; Riconosce e sostiene delibere associazioni ed involontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi di interessi della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita Amministrativa e sulla attività dell’Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzione dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso alla religione ed alla nazionalità.

  ART. 2 – TERRITORIO - SEDE

Il Comune di San Floro, istituito con R.D. del 4 Maggio 1811, comprende il Capoluogo “San Floro”;

Si estende per Kq. 18,16 confina con i territori dei comuni di: Catanzaro, Borgia, Girifalco, Cortale, Maida, Caraffa di Catanzaro

La sede del Comune è sita in Piazza Roma, n. 1.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le Commissioni Comunali.

Solo in via eccezionale, per esigenze particolari con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

ART. 3 – STEMMA GONFALONE FASCIA TRICOLORE  E CULTURA POPOLARE

Con D.P.R. del 14 maggio 1976 al Comune di San Floro sono stati assegnati uno stemma e un gonfalone descritti come appresso;

Stemma : d’azzurro, all’immagine di San Floro, su campagna erbosa di verde, vestito di bianco, impugnante con la mano destra un ramo di palma in banda d’oro e con la sinistra un libro dello stesso.

Gonfalone : drappo troncato di giallo e di azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrale in argento “Comune di San Floro”;

Il D.P.R. è stato registrato alla Corte dei Conti il 5 luglio 1976, Reg. n 5 Foglio 230 e trascritto nel registro araldico dell’Archivio Centrale dello Stato il 20 agosto 1976.

Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.  

Nella cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai Vigili Urbani in alta uniforme.

Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Cultura Popolare: fa parte della cultura popolare, l’antico atto notarile del 1765, voluto dal popolo, mediante pubblico colloquio, nella pubblica piazza, il quale solennemente sancisce che “la I° domenica di maggio di ciaschedun’anno l’Amministrazione Comunale offre e dona al Santo Patrono n. 5 rotoli di cera bianca lavorate a mano in segno di riconoscimento, per aver salvato questo popolo dalla pestilenza, e che tale consuetudine perduri nel tempo”, anzi, obbliga l’amministrazione Comunale a rispettare questo antico atto rafforzando la tradizione popolare con osservanza di partecipare alla funzione con il gonfalone che precede il corteo della Amministrazione, e di leggere a voce alta quello antico atto notarile dal parte del Segretario Comunale, e alla presenza dell’intero popolo.

ART. 4 – FINALITA’

Con il presente statuto adottato ai sensi dell’art. 4 della legge 08/06/1990 n. 142  per come sostituito dall’art. 1 della Legge 03/08/1999 n. 265, si stabiliscono le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e si fissano gli spazi operativi nell’ambito delle competenze del Comune.

In particolare lo statuto determina:

1)        le attribuzione degli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta Municipale e Sindaco);

2)        L’ordinamento degli uffici e dei servizi;

3)        Le forme di collaborazione tra Comuni, Provincia e Regione Calabria;

4)        Le forme di partecipazione popolare e quella del decentramento amministrativo;

5)        Le forme dell’accesso dei cittadini all’informazione e ai procedimenti amministrativi della programmazione;

6)        Le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

Determina l’applicazione degli Istituti di partecipazione:

a)        I referendum consultivi ed abrogativi;

b)       Le istanze le petizioni e le proposte;

c)        L’accesso ai procedimenti e agli atti amministrativi;

d)       Le forme di tutela

Inoltre Intende:

1)       Assicurare a tutti i cittadini un’esistenza libera e dignitosa;

2)       Garantire la piena occupazione, tutelando i diritti dei lavoratori;

3)       Promuovere i principi per assicurare la pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10/04/1991 n.125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nelle commissioni di concorso e negli altri organi collegiali del Comune.  

4)       Realizzare la piena parità tra uomini e donne, assicurando i principi delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione, anche attraverso una diversa organizzazione dei tempi;

5)       Rimuovere tutti gli ostacoli che limitano il diritto allo studio ed alla cultura, assicurando l’accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell’istruzione, favorendo anche strutture adeguate ai continui processi di aggiornamento e riqualificazione della scuola;

6)       Riconoscere l’ambiente come bene essenziale della collettività, tutelando le risorse naturali, territoriali, ambientali in funzione di una più alta qualità della vita;

7)       Salvaguardare il patrimonio storico, artistico, archeologico, artistico e paesistico, quale contributo ai valori della civiltà e del rispetto dell’identità storico-culturale dal paese e dell’integrità fisica del suo territorio;

8)       Riconoscere nell’impiego del tempo libero un momento essenziale dell’esplicazione della persona umana, favorendo la diffusione dello “sport per tutti”, come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni che vanno dall’attività fisica ricreativa alla più alta competizione.

ART. 5 - FUNZIONI

Il Comune esercita tutte le funzioni ed compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuite espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzione proprie, conferite e delegate, secondo i principi dalla sussidiarietà e della omogeneità delle funzioni, della economicità, efficienza ed efficacia della gestione e della adeguatezza organizzativa.

Un apposito Regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e con la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

CAPO II – ATTIVITA’ NORMATIVA

ART. 6 - STATUTO COMUNALE

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati o, ove non venga raggiunto tale quorum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati da esprimere in due distinte riunioni da tenersi in un mese.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Lo statuto è soggetto a controllo del CO.RE.CO., successivamente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

ART. 7 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1)       Le modifiche allo Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione. Le modifiche di iniziativa consiliare debbano essere proposte da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.

2)       Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3)       Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

4)       L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle provincie, abroga le norme statuarie con esse incompatibili. I Consiglieri comunali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data in vigore delle leggi suddette.

ART. 8 - REGOLAMENTI

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita  potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto dalle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I  regolamenti, divenuta esecutiva la delibera di adozione sono ripubblicati all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi, ed entrano in vigore dopo tale ripubblicazione.

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi d’informazione, che ne emettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

CAPO III – PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 9 - ALBO PRETORIO

Nella Sede Municipale, in un luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi facilmente.

Il segretario cura l’affissione degli atti avvalendosi di messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

 ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

 

CAPO I – GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 10 - ORGANI

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II – IL CONSIGLIO

ART. 11 – ELEZIONI – COMPOSIZIONE E DURATA

Il consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.

L’elezione del Consiglio Comunale il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, sono regolati dalla legge.

Si decade dalla carica di consigliere per il verificarsi di uno degli impedimenti, dell’incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge, nonché per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio, ovvero a cinque sedute dell’anno solare.

L’interessato previo avviso dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al voto del Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro dieci giorni.

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.                  

ART. 12 - I CONSIGLIERI

I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazione, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità degli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

Le dimissioni della carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio.

Devono essere immediatamente assunte al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili , non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni procede alla surroga del Consigliere dimissionario.

ART. 13 – PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri  ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.

Ai gruppi di minoranza spetta con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

ART. 14 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di proclamazione.

E’ preseduta dal Consigliere anziano o – in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto- dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti del Sindaco, giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960 n. 570;

Il presidente entra immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

ART. 15 – LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO DELL’ENTE’

Entro 3 mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Consiglieri Comunali il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

I Consiglieri entro 10 giorni possono presentare emendamenti; entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione unica per appello nominale.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche  con l’approvazione della relazione revisionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predetti linee, motivando adeguatamente eventuali spostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 36, comma 2° del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (SINDACO)

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio:

a)        Rappresenta il Consiglio Comunale;       

b)        Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c)        Decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse decisioni del Consiglio;

d)        Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e)        Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f)        Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

g)        Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

h)       Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i)         Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente.

Il Sindaco, Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

1)       Atti normativi:

a)       Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relativi variazioni;

b)       Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare;

2)       Atti di programmazione:

a)       Programmi;

b)       Pianificazioni;

c)       Relazioni revisionali e programmatiche;

d)       Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;

e)       Piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;

f)        Eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;

g)       Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

h)       Ratifiche di variazione di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previste dalla legge;

i)        Conti consuntivi;

3)       Atti di decentramento:

a)       Tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;

4)       Atti relativi al personale:

a)       Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, da parte della Giunta Comunale;

b)       Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;

5)       Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:

a)       Convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia;

b)       Accordi di programma;

c)       Costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;

6)       Atti relativi alle spese pluriennali:

a)       Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

7)       Atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti:

a)       Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

b)       Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

8)       Atti relativi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

a)       Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

b)       Assunzione diretta di pubblici servizi;

c)       Costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;

d)       Concessioni di pubblici servizi;

e)       Affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

9)       Atti relativi alla disciplina dei tributi:

a)       Atti di istituzioni di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge;

b)       Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;

c)       Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;

10)    Accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

a)       Contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

b)       Emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;

c)       Emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;

d)       Ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

11)    Atti di nomina:

a)       Definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, Società ed Istituzioni;

b)       Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;

c)       Nomina d’ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche  disposizioni statutarie e regolamentari;

d)       Nomina delle concessioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta;

12)    Atti elettorali e politico – amministrativi:

a)       Esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;

b)       Surrogazione dei Consiglieri;

c)       Approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente;

d)       Approvazione o reiezioni con votazione per l’appello nominale della mozione di sfiducia;

e)       Nomina della commissione elettorale comunale;

f)        Esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;

g)       Esame e discussione di interrogazione ed interpellanze;

13)    Ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico – amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

     

ART. 18 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI STRAORDINARI,                  TEMPORANEE E SPECIALI

Il Consiglio può istituire – con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti – commissioni consiliari permanenti , straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagini eventualmente conferiti, la modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni cosi nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione.

I lavori delle commissioni si concludano con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione.

E’ in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazione di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione è quelle eventuali di  minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella I° seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.

ART. 19 –SESSIONI E CONVOCAZIONI

L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente.

Gli inviti per le sessioni ordinarie sono notificati almeno 5 giorni liberi prima della seduta.

In caso di necessità il Consiglio Comunale può essere convocato in sessione straordinaria o urgente ed i relativi inviti dovranno essere notificati rispettivamente almeno 3 giorni liberi o almeno 24 ore prima della data di convocazione.

ART. 20 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consenso.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi , escludendo dal compito le astensioni, e nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

ART. 21 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti , straordinarie, temporanee e speciali.

Il Regolamento disciplina, altresì, l’esercizio delle podestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutarie e perseguendo l’obiettivo dell’efficienze decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a)        I termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b)        Le modalità di svolgimento della discussione della votazione;

c)        La formazione dei gruppi consiliare e l’istituzione della conferenze dei capigruppo con funzioni  consultive, non vincolante , di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d)        Le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

e)        Le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con un intervento di almeno la meta dei Consiglieri assegnati;

f)        Le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e di controllo polito – amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.         

CAPO III° - IL SINDACO

       ART. 22 – IL SINDACO

Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto .

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’Amministrazione dell’Ente.

Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale, dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle legge e dallo statuto.

Per l’esercizio di tale funzioni il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: “ Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART. 23 – COMPETENZE DEL SINDACO

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale e ne fissa l’ordine del giorno.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;

Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

Il sindaco sulla base degli indirizzi dal Consiglio provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, le nomine e le designazioni devono essere effettuate tutte entro 45 giorni dall’insediamento.

Il Sindaco nomina e revoca gli assessori dandone comunicazione al Consiglio. Inoltre nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi; adotta ordinanze ordinarie non attribuite ai responsabili degli uffici.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominate dalla legge o dallo statuto assumano il nome di decreto.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscriva gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Esercita le competenze, già attribuite al Prefetto, di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 08/12/1970 n. 996, approvato con D.P.R. 06/02/1981, in particolare informa la popolazione sulle situazioni  di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civili avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Inoltre, il Sindaco può, sentito il Segretario Comunale, in caso di omissioni, errore o assenza non sostituibile, avocare a sé i poteri e le competenze dei responsabili dei servizi.

In particolare il potere di avocazione spetta al Sindaco nei casi di accertato e colpevole ritardo nell’attuazione delle direttive e dei programmi disposti dall’Amministrazione o nel provvedere all’adozione di atti dovuti, quando il protrarsi del riguardo possa determinare danni all’Ente o causi ingiusto ritardo agli utenti.

Il Potere di avocazione, in questi casi deve essere preceduto da una formale diffida a provvedere del Sindaco nei confronti del responsabile competente e, se esercitato rende obbligatoria l’azione disciplinare.  

ART. 24 - ORDINANZE

Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti e nelle materie non attribuite ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, altresi, essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

Il caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.   

ART. 25 – ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA

Il Sindaco:

a)        acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b)        promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini, verifichi amministrative sull’intera attività del Comune;

c)         compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d)        può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazione presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente tramite i rappresentanti legale delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale,

e)        collabora ed assumere iniziative atte assicurare che uffici, servizi, speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 26 – ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco

A)      Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;

B)       Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

C)       Esercita i poteri di polizia nelle adunanze  consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

D)      Propone argomenti da trattare in Giunta, nel disporre la convocazione e la presiede;

E)       Ha facoltà di delegare a ciascun assessore le funzioni relative a specifici settori amministrativi, ivi compreso il potere di firmare atti ad esclusione delle ordinanze;

F)       Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzione e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 27 – DELEGHE ED INCARICHI

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze;

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinare materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L’atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione .

Le deleghe per settori omogenei sono comunicata al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinare questioni nell’interesse dell’amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

ART. 28 – CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO

L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio il quale deve essere convocato entro i successivi dieci giorni.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione  senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione della carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinchè questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

CAPO IV° - LA GIUNTA

ART. 29 – LA GIUNTA COMUNALE – ELEZIONI E PREROGATIVE

La Giunta è l’organo di governo del Comune. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Non possono fare parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano tra di loro coniugi , ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Le cause di ineleggibilità la posizione giuridica, lo status dei componenti, l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Oltre ai casi di incompatibilità  previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante  e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Il Sindaco e la Giunta cessano, altresi, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta.

La stessa mozione deve essere depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capi gruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida del Sindaco.

L’approvazione della mozione di sfiducia provoca lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissariato ai sensi delle leggi vigenti.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

ART. 30 - COMPOSIZIO