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Lo Statuto Comunale
ADEGUATO ALLE LEGGI N.127/97 E N. 265/99
TITOLO I
AUTONOMIA E
FINALITA’ DEL COMUNE
CAPO I –
DEFINIZIONE – FINALITA’ - FUNZIONI
ART. 1-
DEFINAZIONE ED AUTONOMIA DEL COMUNE
Il Comune di San Floro, Ente Autonomo nell’ambito
dei principi fissati dalle leggi dell’ordinamento della Repubblica Italiana,
rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli
interessi e ne promuove lo
sviluppo civile, sociale e economico, concorrendo al rinnovamento democratico
della società e dello Stato.
Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e
finanziaria.
E’ titolare di funzione e poteri propri ed esercita
le funzioni attribuite, conferite con delegati dello Stato e della Regione,
secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso la
collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazioni sociale.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione
della popolazione alle scelte Amministrative; Riconosce e sostiene delibere
associazioni ed involontariato, quale momento di aggregazione e confronto su
temi di interessi della comunità locale.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle
informazioni sulla vita Amministrativa e sulla attività dell’Ente ed assume
le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici,
senza distinzione dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso alla
religione ed alla nazionalità.
ART.
2 – TERRITORIO - SEDE
Il Comune di San Floro, istituito con R.D. del 4
Maggio 1811, comprende il Capoluogo “San Floro”;
Si estende per Kq. 18,16 confina con i territori dei
comuni di: Catanzaro, Borgia, Girifalco, Cortale, Maida, Caraffa di Catanzaro
La sede del Comune è sita in Piazza Roma, n. 1.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione
del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente
tutti gli organi e le Commissioni Comunali.
Solo in via eccezionale, per esigenze particolari con
deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni
degli organi e commissioni in altra sede.
ART.
3 – STEMMA GONFALONE FASCIA TRICOLORE E
CULTURA POPOLARE
Con D.P.R. del 14 maggio 1976 al Comune di San Floro
sono stati assegnati uno stemma e un gonfalone descritti come appresso;
Stemma : d’azzurro,
all’immagine di San Floro, su campagna erbosa di verde, vestito di bianco,
impugnante con la mano destra un ramo di palma in banda d’oro e con la
sinistra un libro dello stesso.
Gonfalone : drappo
troncato di giallo e di azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e
caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrale in argento
“Comune di San Floro”;
Il D.P.R. è stato registrato alla Corte dei Conti il
5 luglio 1976, Reg. n 5 Foglio 230 e trascritto nel registro araldico
dell’Archivio Centrale dello Stato il 20 agosto 1976.
Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai
bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante
del presente Statuto.
Nella cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma
è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai
Vigili Urbani in alta uniforme.
Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e
del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa
autorizzazione della Giunta Municipale.
Cultura
Popolare: fa
parte della cultura popolare, l’antico atto notarile del 1765, voluto dal
popolo, mediante pubblico colloquio, nella pubblica piazza, il quale
solennemente sancisce che “la I° domenica di maggio di ciaschedun’anno
l’Amministrazione Comunale offre e dona al Santo Patrono n. 5 rotoli di cera
bianca lavorate a mano in segno di riconoscimento, per aver salvato questo
popolo dalla pestilenza, e che tale consuetudine perduri nel tempo”, anzi,
obbliga l’amministrazione Comunale a rispettare questo antico atto
rafforzando la tradizione popolare con osservanza di partecipare alla funzione
con il gonfalone che precede il corteo della Amministrazione, e di leggere a
voce alta quello antico atto notarile dal parte del Segretario Comunale, e
alla presenza dell’intero popolo.
ART.
4 – FINALITA’
Con il presente statuto adottato ai sensi dell’art.
4 della legge 08/06/1990 n. 142 per
come sostituito dall’art. 1 della Legge 03/08/1999 n. 265, si stabiliscono
le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e si fissano gli spazi
operativi nell’ambito delle competenze del Comune.
In particolare lo statuto determina:
1)
le attribuzione degli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta
Municipale e Sindaco);
2)
L’ordinamento degli uffici e dei servizi;
3)
Le forme di collaborazione tra Comuni, Provincia e Regione Calabria;
4)
Le forme di partecipazione popolare e quella del decentramento
amministrativo;
5)
Le forme dell’accesso dei cittadini all’informazione e ai
procedimenti amministrativi della programmazione;
6)
Le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
Determina l’applicazione degli Istituti di
partecipazione:
a)
I referendum consultivi ed abrogativi;
b)
Le istanze le petizioni e le proposte;
c)
L’accesso ai procedimenti e agli atti amministrativi;
d)
Le forme di tutela
Inoltre Intende:
1)
Assicurare a tutti i cittadini un’esistenza libera e dignitosa;
2)
Garantire la piena occupazione, tutelando i diritti dei lavoratori;
3)
Promuovere i principi per assicurare la pari opportunità tra uomo e
donna, ai sensi della legge 10/04/1991 n.125, e per promuovere la presenza di
entrambi i sessi nella Giunta, nelle commissioni di concorso e negli altri
organi collegiali del Comune.
4)
Realizzare la piena parità tra uomini e donne, assicurando i principi
delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione, anche
attraverso una diversa organizzazione dei tempi;
5)
Rimuovere tutti gli ostacoli che limitano il diritto allo studio ed alla
cultura, assicurando l’accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado
dell’istruzione, favorendo anche strutture adeguate ai continui processi di
aggiornamento e riqualificazione della scuola;
6)
Riconoscere l’ambiente come bene essenziale della collettività,
tutelando le risorse naturali, territoriali, ambientali in funzione di una più
alta qualità della vita;
7)
Salvaguardare il patrimonio storico, artistico, archeologico, artistico
e paesistico, quale contributo ai valori della civiltà e del rispetto
dell’identità storico-culturale dal paese e dell’integrità fisica del
suo territorio;
8)
Riconoscere nell’impiego del tempo libero un momento essenziale
dell’esplicazione della persona umana, favorendo la diffusione dello
“sport per tutti”, come pratica delle attività sportive in tutte le forme
ed espressioni che vanno dall’attività fisica ricreativa alla più alta
competizione.
ART. 5 -
FUNZIONI
Il Comune esercita tutte le funzioni ed compiti
amministrativi necessari alla cura degli interessi e alla promozione dello
sviluppo della comunità comunale, non attribuite espressamente per legge allo
Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a
definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per
l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzione proprie,
conferite e delegate, secondo i principi dalla sussidiarietà e della
omogeneità delle funzioni, della economicità, efficienza ed efficacia della
gestione e della adeguatezza organizzativa.
Un apposito Regolamento disciplina l’attuazione
coordinata con lo Stato e con la Regione degli interventi necessari alla
tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di
handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.
Il Comune gestisce il servizio elettorale,
dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni
altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.
CAPO II –
ATTIVITA’ NORMATIVA
ART. 6 - STATUTO
COMUNALE
Il Comune determina il proprio ordinamento nello
Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi
istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il
voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati o, ove non venga raggiunto
tale quorum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
da esprimere in due distinte riunioni da tenersi in un mese.
Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio.
Lo statuto è soggetto a controllo del CO.RE.CO.,
successivamente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso
all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell’Interno.
Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la
consultazione presso la Sede Comunale.
ART. 7 –
MODIFICHE DELLO STATUTO
1)
Le modifiche allo Statuto sono precedute da idonee forme di
consultazione. Le modifiche di iniziativa consiliare debbano essere proposte
da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.
2)
Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute
da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa
deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
3)
Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
4)
L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che
costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e
delle provincie, abroga le norme statuarie con esse incompatibili. I
Consiglieri comunali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data in
vigore delle leggi suddette.
ART. 8 -
REGOLAMENTI
Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e
funzioni proprie.
Il Comune esercita
potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e
nel rispetto dalle norme statutarie.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su
posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di
consultazione popolare.
I regolamenti,
divenuta esecutiva la delibera di adozione sono ripubblicati all’Albo
Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi, ed entrano in vigore dopo
tale ripubblicazione.
I regolamenti sono portati a conoscenza della
popolazione attraverso idonei mezzi d’informazione, che ne emettono in
evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
CAPO III –
PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI
ART. 9 - ALBO
PRETORIO
Nella Sede Municipale, in un luogo accessibile al
pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la
pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge
o per statuto a tale adempimento.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli
atti possono leggersi facilmente.
Il segretario cura l’affissione degli atti
avvalendosi di messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica
l’avvenuta pubblicazione.
TITOLO II
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
CAPO I – GLI
ORGANI ISTITUZIONALI
ART. 10 - ORGANI
Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la
Giunta ed il Sindaco.
Gli amministratori nell’esercizio delle proprie
funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e
buona amministrazione.
CAPO II – IL
CONSIGLIO
ART. 11 –
ELEZIONI – COMPOSIZIONE E DURATA
Il consiglio Comunale è eletto a suffragio
universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.
L’elezione del Consiglio Comunale il numero e la
posizione giuridica dei consiglieri, sono regolati dalla legge.
Si decade dalla carica di consigliere per il
verificarsi di uno degli impedimenti, dell’incompatibilità o delle
incapacità contemplate dalla legge, nonché per la mancata partecipazione
senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio, ovvero a
cinque sedute dell’anno solare.
L’interessato previo avviso dell’avvio del
procedimento per la dichiarazione di decadenza, può far pervenire le sue
osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.
Trascorso tale termine la proposta di decadenza è
sottoposta al voto del Consiglio. Copia della delibera è notificata
all’interessato entro dieci giorni.
I Consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa
deliberazione.
La durata in carica del Consiglio Comunale è
stabilita dalla legge.
Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla
data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli
atti urgenti ed improrogabili.
I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del
rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli
incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli
organismi amministrativi.
ART. 12 - I
CONSIGLIERI
I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera
comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono
disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale.
I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni
oggetto di competenza del Consiglio.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività
della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma
organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante
interrogazione, interpellanze e mozioni.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono
discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del
regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli
argomenti di natura amministrativa.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun
Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità degli uffici
comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed
informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.
Le dimissioni della carica di Consigliere sono
presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio.
Devono essere immediatamente assunte al protocollo
dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili ,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio
entro e non oltre 10 giorni procede alla surroga del Consigliere
dimissionario.
ART. 13 – PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI
Le
norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono
consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari
l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi
e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle
iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.
Ai
gruppi di minoranza spetta con votazione separata e limitata ai soli
componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi
collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente,
nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo
Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di
propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
ART. 14 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
La
prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco
nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro
10 giorni dalla diramazione dell’invito di proclamazione.
E’
preseduta dal Consigliere anziano o – in caso di sua assenza, impedimento o
rifiuto- dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità
occupa il posto immediatamente successivo.
Prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida
dei Consiglieri eletti del Sindaco, giudica delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato
con D.P.R. 16/05/1960 n. 570;
Il
presidente entra immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.
La
seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte
del sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle
commissioni consiliari permanenti e, quindi con la trattazione degli altri
eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.
ART. 15 – LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO DELL’ENTE’
Entro
3 mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta,
consegna ai Consiglieri Comunali il programma relativo alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato.
I
Consiglieri entro 10 giorni possono presentare emendamenti; entro i successivi
30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con
una votazione unica per appello nominale.
Il
Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche
con l’approvazione della relazione revisionale e programmatica del
bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo
dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predetti linee,
motivando adeguatamente eventuali spostamenti.
La
verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel
mese di settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del
permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 36, comma
2° del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77.
ART. 16 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (SINDACO)
Il
Sindaco, quale Presidente del Consiglio:
a)
Rappresenta il Consiglio Comunale;
b)
Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la
seduta e ne dirige i lavori;
c)
Decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle
eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse decisioni
del Consiglio;
d)
Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute
consiliari;
e)
Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f)
Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g)
Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h)
Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i)
Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai
regolamenti dell’Ente.
Il
Sindaco, Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità,
nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli
Consiglieri.
ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO
Il
Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti
fondamentali:
1)
Atti normativi:
a)
Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e
relativi variazioni;
b)
Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri
organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare;
2)
Atti di programmazione:
a)
Programmi;
b)
Pianificazioni;
c)
Relazioni revisionali e programmatiche;
d)
Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
e)
Piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e
pluriennali di attuazione;
f)
Eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le
autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti
strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in
dette materie;
g)
Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
h)
Ratifiche di variazione di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei
casi espressamente previste dalla legge;
i)
Conti consuntivi;
3)
Atti di decentramento:
a)
Tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento
degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
4)
Atti relativi al personale:
a)
Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante
organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, da parte della Giunta Comunale;
b)
Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
5)
Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
a)
Convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia;
b)
Accordi di programma;
c)
Costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti
locali;
6)
Atti relativi alle spese pluriennali:
a)
Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
7)
Atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute,
concessioni ed appalti:
a)
Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in
altri atti fondamentali del Consiglio;
b)
Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali
del Consiglio;
8)
Atti relativi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
a)
Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
b)
Assunzione diretta di pubblici servizi;
c)
Costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed
acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
d)
Concessioni di pubblici servizi;
e)
Affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
9)
Atti relativi alla disciplina dei tributi:
a)
Atti di istituzioni di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà
concesse dalla legge;
b)
Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi pubblici;
c)
Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e
delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di
competenza della Giunta;
10)
Accensione di mutui e prestiti obbligazionari:
a)
Contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti
fondamentali del Consiglio;
b)
Emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
c)
Emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
d)
Ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
11)
Atti di nomina:
a)
Definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
b)
Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, ed Istituzioni,
quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
c)
Nomina d’ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la
partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche
disposizioni statutarie e regolamentari;
d)
Nomina delle concessioni consiliari permanenti, straordinarie e
d’inchiesta;
12)
Atti elettorali e politico – amministrativi:
a)
Esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
b)
Surrogazione dei Consiglieri;
c)
Approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente;
d)
Approvazione o reiezioni con votazione per l’appello nominale della
mozione di sfiducia;
e)
Nomina della commissione elettorale comunale;
f)
Esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
g)
Esame e discussione di interrogazione ed interpellanze;
13)
Ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od
esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico –
amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di
competenza del Consiglio.
ART. 18 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI STRAORDINARI,
TEMPORANEE E SPECIALI
Il
Consiglio può istituire – con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
dei componenti – commissioni consiliari permanenti , straordinarie,
temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di
istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagini
eventualmente conferiti, la modalità di funzionamento e la dotazione di beni,
servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento
del mandato.
I
lavori delle commissioni cosi nominate devono compiersi nel termine assegnato,
pena la decadenza automatica della commissione.
I
lavori delle commissioni si concludano con la presentazione mediante deposito
in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato, di una
relazione a cura del Presidente della commissione.
E’
in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazione di minoranza
nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
La
relazione della commissione è quelle eventuali di
minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per
l’assunzione di eventuali provvedimenti nella I° seduta successiva a quella
dell’avvenuto deposito.
ART. 19 –SESSIONI E CONVOCAZIONI
L’attività
del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
Sono
sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del bilancio di
previsione e per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
precedente.
Gli
inviti per le sessioni ordinarie sono notificati almeno 5 giorni liberi prima
della seduta.
In
caso di necessità il Consiglio Comunale può essere convocato in sessione
straordinaria o urgente ed i relativi inviti dovranno essere notificati
rispettivamente almeno 3 giorni liberi o almeno 24 ore prima della data di
convocazione.
ART. 20 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO
Le
sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte eccezione dei casi per i
quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza
del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza
della sfera privata delle persone.
Il
Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri
assegnati.
Nelle
sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo
dei componenti il consenso.
Nel
computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità
delle sedute non si considera il Sindaco.
Le
deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta
dei voti validi , escludendo dal compito le astensioni, e nelle votazioni a
scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
Le
deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono
espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
Per
gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di
statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà
riportato il maggior numero di voti.
ART. 21 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Il
Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il
Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare con maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di
quelli delle commissioni permanenti , straordinarie, temporanee e speciali.
Il
Regolamento disciplina, altresì, l’esercizio delle podestà e delle
funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutarie e perseguendo
l’obiettivo dell’efficienze decisionale.
Il
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni
consiliari prevede in particolare:
a)
I termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della
consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei
consiglieri;
b)
Le modalità di svolgimento della discussione della votazione;
c)
La formazione dei gruppi consiliare e l’istituzione della conferenze
dei capigruppo con funzioni consultive,
non vincolante , di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d)
Le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle
deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
e)
Le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda
convocazione, se non con un intervento di almeno la meta dei Consiglieri
assegnati;
f)
Le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e di controllo
polito – amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni
consiliari.
CAPO III° - IL SINDACO
ART.
22 – IL SINDACO
Il
Sindaco è il capo dell’Amministrazione Comunale, eletto democraticamente
dai cittadini a suffragio universale e diretto .
Il
Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’Amministrazione
dell’Ente.
Sovrintende
all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività
degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.
Il
Sindaco presiede il Consiglio Comunale, dirige i lavori della Giunta Comunale
ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti
generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il
Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla
legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità
previste dalle legge e dallo statuto.
Per
l’esercizio di tale funzioni il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.
Prima
di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio
Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del Presidente, pronunciando
la seguente formula: “ Giuro di
osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e
l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
Distintivo
del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del
Comune, da portare a tracolla.
ART. 23 – COMPETENZE DEL SINDACO
Il
Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale e ne
fissa l’ordine del giorno.
Sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di
tutti gli organi comunali;
Il
Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari
d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di
armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
Il
Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio
in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessità dell’utenza.
Il
sindaco sulla base degli indirizzi dal Consiglio provvede alla designazione,
alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende, società ed istituzioni, le nomine e le designazioni devono
essere effettuate tutte entro 45 giorni dall’insediamento.
Il
Sindaco nomina e revoca gli assessori dandone comunicazione al Consiglio.
Inoltre nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce
gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché
quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, secondo le modalità
previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi; convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi e
abrogativi; adotta ordinanze ordinarie non attribuite ai responsabili degli
uffici.
Gli
atti del Sindaco non diversamente denominate dalla legge o dallo statuto
assumano il nome di decreto.
Il
Sindaco promuove, conclude e sottoscriva gli accordi di programma.
Ove
non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la
rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura previa
autorizzazione della Giunta Comunale.
Esercita
le competenze, già attribuite al Prefetto, di cui all’art. 36 del
regolamento di esecuzione della legge 08/12/1970 n. 996, approvato con D.P.R.
06/02/1981, in particolare informa la popolazione sulle situazioni
di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civili
avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione
civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Inoltre,
il Sindaco può, sentito il Segretario Comunale, in caso di omissioni, errore
o assenza non sostituibile, avocare a sé i poteri e le competenze dei
responsabili dei servizi.
In
particolare il potere di avocazione spetta al Sindaco nei casi di accertato e
colpevole ritardo nell’attuazione delle direttive e dei programmi disposti
dall’Amministrazione o nel provvedere all’adozione di atti dovuti, quando
il protrarsi del riguardo possa determinare danni all’Ente o causi ingiusto
ritardo agli utenti.
Il
Potere di avocazione, in questi casi deve essere preceduto da una formale
diffida a provvedere del Sindaco nei confronti del responsabile competente e,
se esercitato rende obbligatoria l’azione disciplinare.
ART. 24 - ORDINANZE
Il
Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme
legislative e regolamenti e nelle materie non attribuite ai responsabili dei
servizi e degli uffici.
Le
ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, altresi, essere
sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere
accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
Il
caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce
ai sensi del presente Statuto.
Quando
l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al
destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al
precedente comma terzo.
ART. 25 – ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA
Il
Sindaco:
a)
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni
ed atti anche riservati;
b)
promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini,
verifichi amministrative sull’intera attività del Comune;
c)
compie gli atti
conservativi dei diritti del Comune;
d)
può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazione
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all’Ente tramite i rappresentanti legale delle stesse e ne
informa il Consiglio Comunale,
e)
collabora ed assumere iniziative atte assicurare che uffici, servizi,
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro
attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con
indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
ART. 26 – ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE
Il
Sindaco
A)
Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone
la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento.
Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla
convocazione;
B)
Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la
disciplina regolamentare;
C)
Esercita i poteri di polizia nelle adunanze
consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal
Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
D)
Propone argomenti da trattare in Giunta, nel disporre la convocazione e
la presiede;
E)
Ha facoltà di delegare a ciascun assessore le funzioni relative a
specifici settori amministrativi, ivi compreso il potere di firmare atti ad
esclusione delle ordinanze;
F)
Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti
nelle attribuzione e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
ART. 27 – DELEGHE ED INCARICHI
Il
Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle
proprie attribuzioni.
Le
funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi
e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti
contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di
chi legalmente lo sostituisce.
Il
Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e
responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le
proprie funzioni e competenze;
La
delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinare
materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
L’atto
di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la
materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e
deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
La
potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed
il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad
esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
La
delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento
amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a
quella di emanazione di atti a valenza esterna.
La
delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna
specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale
nell’interesse dell’Amministrazione .
Le
deleghe per settori omogenei sono comunicata al Consiglio e trasmesse al
Prefetto.
Il
Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere
attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di
curare determinare questioni nell’interesse dell’amministrazione.
Tali
incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo
svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto
amministrativo ad efficacia esterna.
Non
è consentita la mera delega di firma.
ART. 28 – CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
L’impedimento
permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo
alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il
Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
Nei
casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice
Sindaco.
Le
dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio il quale deve
essere convocato entro i successivi dieci giorni.
Una
volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione
senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono
efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione della carica
del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio
Comunale.
Di
tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto,
affinchè questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti
per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.
CAPO IV° - LA GIUNTA
ART. 29 – LA GIUNTA COMUNALE – ELEZIONI E
PREROGATIVE
La
Giunta è l’organo di governo del Comune. Svolge funzioni propositive e
d’impulso nei confronti del Consiglio.
La
Giunta è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione.
Non
possono fare parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano tra di
loro coniugi , ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado
ed il coniuge, gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo
grado del Sindaco.
Le
cause di ineleggibilità la posizione giuridica, lo status dei componenti,
l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge.
Oltre
ai casi di incompatibilità previsti
dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli
ascendenti ed i discendenti, l’adottante
e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
Le
dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il
decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
Il
Sindaco e la Giunta cessano, altresi, dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.
La
mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco e può essere
proposta solo nei confronti dell’intera Giunta.
La
stessa mozione deve essere depositata presso la Segreteria che provvede a
notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capi gruppo consiliari, entro le
24 ore successive.
La
mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione.
In
caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione il Segretario Comunale ne
riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida del
Sindaco.
L’approvazione
della mozione di sfiducia provoca lo scioglimento del Consiglio e la nomina
del Commissariato ai sensi delle leggi vigenti.
Lo
scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del
Sindaco e della rispettiva Giunta.
ART. 30 - COMPOSIZIONE
La
Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 (quattro) assessori tra
cui un Vice - Sindaco, facenti parte del Consiglio.
Il
Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del
Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità a Consigliere Comunale.
Possono
essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali sia i cittadini non
facenti parte del consiglio; La carica di Assessore non è incompatibile con
quella di Consigliere Comunale.
Gli
Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale. Possono
illustrare esclusivamente argomenti di loro competenza, senza diritto di voto
e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle
riunioni.
Il
voto si esprime in forma palese tranne le eccezioni di legge.
I
componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio
Comunale.
ART. 31 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
La
Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine dl
giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le
modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dal Sindaco.
Il
Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità
dell’indirizzo politico – amministrativo e le collegiale responsabilità
di decisione della stessa.
Le
sedute della Giunta non sono pubbliche.
Il
voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
L’eventuale
votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa
norma.
In
mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma
palese.
Per
la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei
componenti, compreso il Sindaco.
ART. 32 – VICE
SINDACO
Il Vice Sindaco è l’Assessore che riceve dal
Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di
assenza o impedimento.
Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del
Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo
l’ordine di anzianità, dato dall’età.
Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli
Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti
dalla legge.
ART. 33 – DELEGATI DEL SINDACO
Il
Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore,
funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare
gli atti relativi.
Il
Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni
Assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità, lo
ritenga opportuno.
Le
deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere
fatte per iscritto e comunicate nella prima seduta del Consiglio.
ART. 34 – DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE – OBBLIGHI DI ASTENZIONE
Al
Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato
ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
E’
fatto altresi, divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma
d’effettuare a favore dell’ente donazioni in denaro, beni mobili o
immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Gli
Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini
sino al quarto grado.
L’obbligo
di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale quali piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell’amministrazione o di parenti o affini entro il
quarto grado.
ART. 35 - ATTRIBUZIONI
La
Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo Statuto e regolamenti, del Sindaco, del
Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Impronta
la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della
efficienza.
La
Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi
generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi
idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio
delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o
dallo statuto.
La
Giunta in particolare, nell’esercizio di attribuzione di governo:
a)
propone al Consiglio i regolamenti e adotta il regolamento sull’ordinamento
degli uffici determinando la dotazione organica del personale;
b)
approva progetti esecutivi ed esecutivi programmi esecutivi; disegni attuativi
dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli
stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario e
ai Responsabili dei servizi e degli uffici,
c)
elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da
sottoporre alla determinazione del Consiglio;
d)
assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione;
e)
Elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle
tariffe;
f)
Nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
g)
Adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere
dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle
funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.
h)
Eroga sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di
qualunque genere ad altri organi;
i)
Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione;
j)
Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
k)
Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi
cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento
l)
Costituisce l’ufficio comunale di censimento;
m)
Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi,
funzioni delegati dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo Statuto ed altro organo;
n)
Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la
materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
o)
Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività sulla
attuazione dei programmi;
La
Giunta, altresi, nell’esercizio di attribuisce organizzatorie:
1)
Fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, parametri,
gli standars ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività,
sentito il Segretario Comunale.
ART. 36 – CESSAZIONE DELLA CARICA DI ASSESSORE
Le
dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto al Sindaco, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta
adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
Il
Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al
Consiglio.
Alla
sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati
dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà
comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
CAPO V – NORME COMUNI
ART. 37 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Salvo
quanto sarà stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale per la validità delle relative sedute, gli Organi Collegiali
deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati
ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, o con le maggioranze
speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
Tutte
le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
Sono
da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando
venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento della
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa
svolta.
Le
sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche.
Nel
caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il
Presidente dispone la trattazione in seduta privata.
L’istruttoria
e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e
la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal
Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal
Regolamento.
Il
Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi
di incompatibilità.
In
tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio
nominato dal Presidente.
I
verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
ART. 38 – PUBBLICITA DELLE SPESE ELETTORALI
Ciascun
candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e ciascuna lista
partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al
momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla
spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche
le relative fonti di finanziamento.
Tali
documenti sono resi pubblici mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
Entro
20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati
Sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali e i rappresentanti delle
liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
I
rendiconti sono pubblicati all’Albo Pretorio per la durata di 30 giorni
consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione anche
successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la
possibilità di richiederne copia.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E PERSONALE
CAPO I –
UFFICI - PERSONALE
ART. 39 –
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO
Il comune tutela la salute e la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso
svolta, ai sensi del D.Lgs. 19/091994 n. 626 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ART.
40 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO
ECONOMICO
Il personale è inquadrato secondo il sistema di
classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del
miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione
delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della
qualità delle prestazioni lavorative individuali.
Trova applicazione la dinamica dei contratti di
lavoro del comparto degli Enti Locali.
Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati
adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali
formulati e finanziati dal Comune.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
ART. 41 –
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e
disciplinato con apposito regolamento adottato della Giunta Comunale sulla
scorta dei principi e dei criteri approvati dal Consiglio Comunale.
L’organizzazione degli uffici e dei servizi è
impostata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di
gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
L’ordinamento amministrativo del Comune è
articolato secondo le modalità disciplinate dal regolamento e secondo i
seguenti criteri:
a)trasparenza dell’attività amministrativa con la
piena applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ed
in particolare attraverso l’individuazione dei responsabili dei diversi
procedimenti amministrativi,
b)responsabilità e collaborazione di tutto il
personale per il risultato dell’azione amministrativa, nel rispetto dalla
normativa contrattuale vigente;
c)flessibilità nell’organizzazione degli uffici e
nella gestione delle risorse umane volte a favorire lo sviluppo delle
professioni interne ed il migliore apporto partecipativo dei singoli
dipendenti.
Il regolamento individua forme e modalità di
organizzazione e di gestione della struttura interna.
La dotazione organica e l’organizzazione del
personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione
alle esigenza di esercizio della funzione e dei servizi gestiti dal Comune ed
alle disponibilità finanziarie consolidate dell’Ente.
ART. 42 –
PERSONALE, INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE
Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle
prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la
formazione, la formazione, la qualificazione professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina del personale è riservata agli atti
normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi comunali oltre allo stato giuridico ed economico del personale
disciplina in particolare:
a)struttura organizzativo – funzionale;
b)dotazione organica;
c)modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso e le modalità concorsuali;
Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la
propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle
responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei
servizi.
Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche
sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le
direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione,
indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per
l’esercizio delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di
adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli
uffici e dei servizi.
La direzione degli uffici e dei servizi può essere
altresi attribuita al Segretario Comunale o ai Dirigenti e Funzionari esterni,
in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le
modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi
hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale
del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei
casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente.
Il provvedimento di revoca è assunto previo
contradditorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto
delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
Il Comune può associarsi con altri enti locali per
l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei
servizi, regolando con apposita convenzione i reciprochi rapporti, le modalità
di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del
personale impiegato.
Gli atti dei responsabili dei servizi non sono
soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti
dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente
sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento
e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.
CAPO II -
INCARICHI
ART. 43 –
INCARICHI ESTERNI
La
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, di diritto privato fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a
tempo determinato di dirigenti, alte specializzazione o funzionari dell’area
direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. I
contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al
mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente
a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per
il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento
motivato dalla Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali.
Il Trattamento economico e l’eventuale indennità
ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e
non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo
determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, con provvedimento del Sindaco
previo parere della Giunta con provvedimento motivato e con le modalità
fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza
delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi loro assegnati nel piano delle risorse e degli obiettivi, o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinanti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti
collettivi di lavoro.
ART.
44 – RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1)
Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei
medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si
uniformanoal principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano
agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al
personale dipendente.
2)
Spettano ai responsabile tutti i compiti, compresa l’adozione di atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge
espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i
quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti
dell’ente:
a)
la presenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
e)
gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazione e le concessioni
edilizie;
g)
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo
edilizio e paesaggistico – ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazione, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)
gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi
delegati dal Sindaco;
j)
l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di
carattere contigibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della
legge n. 142/90;
k)
l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e
di espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza del
Comune;
3)
I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli
obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza
della gestione.
4)
Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei
servizi, indipendentemente dalla posizione funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione.
CAPO III – ATTI AMMINISTRATIVI
ART. 45 – LE DETERMINAZIONI ED I DECRETI
Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi
non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di
“determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente
articolo.
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati
dalla legge assumano il nome di decreti.
Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal
giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data
di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.
A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e
da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro 5
giorni.
Entro i successivi 3 giorni sono pubblicati
all’Albo Pretorio per 15 giorni e depositati in copia presso la segreteria
comunale.
Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con
sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio
di provenienza.
CAPO IV
ART. 46 – IL
SEGRETARIO COMUNALE
Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di
collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi
dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario assicura il necessario supporto
giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisione degli
organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso
l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e
provvede attraverso persona di
propria alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di
tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi
dell’ente.
Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, secondo le direttive
impartite dal Sindaco.
Al fine di assicurare unitarietà e complementarità
all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in
particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d’intesa con
l’Amministrazione, modalità si snellimento delle procedure amministrative
ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni
organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su
ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione
dei conseguenti provvedimenti.
Il Segretario Comunale roga i contratti nei quali
l’ente è parte ed autentica le scritture private unilaterali
nell’interesse dell’Ente; esercita le eventuali altre funzioni
attribuitegli dal presente Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco.
ART. 47
– ATTRIBIZIONI GESTIONALI
Al
Segretario Comunale possono essere attribuite dal Sindaco, tutte o parti delle
funzioni di cui all’ert. 51, comma 3°, legge 142/90.
Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti
di gestione, anche con rilevanza degli uffici e dei servizi.
ART. 48 –
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a
commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione
della Giunta, a quelle esterne.
Se richiesto formula pareri ed esprimere valutazioni
di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli
Assessori ed ai singoli consiglieri.
ART. 49 –
ATTRIBUZIONI FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE
Le funzioni di raccordo tra l’attività degli
organi elettivi e la gestione amministrativa sono esercitate ove previsto dal
Direttore Generale.
Il Direttore Generale provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell’Ente,
secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovraintende alla gestione
dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Al Direttore Generale compete, in particolare, la
predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del
piano esecutivo di gestione semplificato.
Il Sindaco, previa delibera di Giunta, potrà
procedere alla nomina del direttore generale, secondo criteri stabiliti dal
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, solo a seguito di
convenzione con altri Comuni i
cui residenti, sommati a quelli del Comune di San Floro, raggiungano il numero
di quindicimila abitanti. Detta convenzione dovrà essere approvata dal
Consiglio Comunale.
In assenza della predetta convenzione, il Sindaco può
conferire le funzioni proprie del Direttore Generale al Segretario del Comune.
Il Segretario Comunale (Direttore Generale) esercita
funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli
uffici e del personale.
Compete in tal caso al Segretario Comunale un
elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravità dell’incarico
stabilito al Contratto Collettivo di Categoria.
ART. 50 –
ATTRIBUZIONE DI LEGALITA’ E GARANZIA
Il Segretario:
a)Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissioni
delle deliberazioni della Giunta soggetto al controllo eventuale;
b)Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in
occasione delle consultazioni popolari ed i referendum;
c)Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le
proposte di revoca e la mozione di sfiducia presentata nel rispetto della
normativa vigente;
d)Cura la trasmissione degli atti deliberativi al
Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo
comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di
provvedimenti ed atti dell’Ente.
TITOLO IV
ISTITUZIONI
DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
CAPO I
PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E
PROPOSTE
ART. 51 –
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
1)
Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti
i cittadini all’attività politico – amministrativa, economica e sociale
della comunità anche in base di quartiere e frazione. Considera, a tal fine,
con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo
democratico alle predette attività.
2)
Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione
dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei
cittadini, dei sindacati e delle organizzazioni sociali.
3)
Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale
favorisce:
a)le
assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b)l’iniziativa
popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
4)
L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà,
l’autonomia e l’eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi;
5)
Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su
situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli
interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla
disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
ART. 52 –
RIUNIONI E ASSEMBLE
1)
Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e
autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi a norma della
Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività
politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2)
L’Amministrazione comunale ne facilità l’esercizio mettendo
eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali
a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione
repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e
spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate,
dovranno precisare le limitazioni e le clausole necessarie in relazione alla
statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme
sull’esercizio dei locali pubblici.
3)
Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un
corrispettivo.
4)
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di
lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a)per
la formazione di comitati e commissioni;
b)per
dibattere problemi;
c)per
sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
ART. 53 – CONSULTAZIONI
1)
Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta
di altri organismi deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli
studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute
più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2)
Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono
tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive.
3)
I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei
conseguenti atti.
4)
I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la
consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
ART. 54 –
ISTANZE E PROPOSTE
1)
Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al
Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza
cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2)
Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se
impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione
prenderanno atto del ricevimento dell’istanza
o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3)
Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 1/5 elettori con
firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei
referendum popolari.
CAPO II
REFERENDUM
ART. 55 –
AZIONE REFERENDARIA
1)
Sono
consentiti i referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di
esclusiva competenza comunale.
2)
Non
possono essere indetti referendum:
a)in materia di tributi locali e di tariffe;
b)su attività amministrative vincolante da leggi
statali o regionali;
c)su materie che sono state oggetto di consultazione
referendaria nell’ultimo quinquennio.
3)
I
soggetti promotori del referendum possono essere:
a)il trenta per cento del corpo elettorale;
b)il Consiglio
Comunale.
4)
I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali.
ART. 56 –
DISCIPLINA DEL REFERENDUM
1)
Apposito
regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2)
In
particolare il regolamento deve prevedere:
a)i requisiti di ammissibilità;
b)i tempi;
c)le condizioni di accoglimento;
d)le modalità di organizzative;
e)i casi di revoca e sospensione;
f)le modalità di attuazione.
ART. 57 – EFFETTI DEL REFERENDUM
1)
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha
partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su
di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2)
Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al
Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la
deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3)
Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha
facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto
del quesito sottoposto a referendum.
TITOLO V
CAPO I -
DIFENSORE CIVICO
ART. 58 – IL
DIFENSORE CIVICO
E’ istituito l’Ufficio del Difensore Civico.
Su deliberazione del Consiglio, il Comune può
aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore
Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell’ufficio operante presso altri
comuni.
Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante
dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività
dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti,
secondo le procedure disciplinante nell’apposito regolamento approvato dal
Consiglio Comunale.
Egli esercita, altresi, il controllo eventuale di
legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme
e con le modalità previste dalla legge.
Il difensore Civico opera in condizioni di piena
autonomia organizzativa e funzionale nell’esclusivo interesse dei cittadini,
delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive
giuridicamente rilevanti.
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza
formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei
servizi copia di tutti gli atti e documenti. Nonché ogni notizia, ancorchè
coperta da segreto, utile per l’espletamento del mandato.
Il
Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio
delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
Prima di assumere le funzioni presta giuramento
innanzi al Sindaco con la seguente formula “Giuro di adempire il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e
nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari
dell’ente”.
Il Difensore Civico riferisce periodicamente al
Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato
sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le
disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell’amministrazione e degli uffici
nei confronti dei cittadini.
Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la
relazione del Difensore Civico all’ordine del giorno dei lavori consiliari
entro 60 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per
il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano
messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture
tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
Al Difensore Civico compete un’indennità mensile
determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non
superiore a quella assegnata agli assessori.
ART. 59 –
REQUISITI E MODALITA’ DI NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
All’Ufficio del Difensore Civico è preposta
persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea
equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza,
probità ed obiettività di giudizio.
Non possono essere nominati alla carica di Difensore
Civico coloro che:
a)si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità
ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
b)abbiano ricoperto nell’anno precedente alla
nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano
stati candidati nelle precedente elezioni politiche od amministrative locali,
provinciali o regionali;
c)i membri ed i funzionari degli organi regionali di
controllo;
Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale
a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati; dura in carica 4 anni decorrenti dalla data del
giuramento e non può essere nominato per più di 2 mandati consecutivi.
Ove l’ufficio non sia tempestivamente ricostituito
alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni
fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per
un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul
rinnovo degli organi amministrativi.
Il Difensore Civico può essere revocato
dall’incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di
legge, con deliberazione motivata del Consiglio Regionale, adottata in seduta
segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Ove si verifichi nel corso del mandato una delle
condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico è
dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge
per i consiglieri comunali.
TITOLO VI
CAPO
I - PATRIMONIO - FINANZA E CONTABILITA’
ART. 60 –
AUTONOMIA FINANZIARIA
Nel
rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza
pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva
autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la
riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei
servizi comunali.
Entro il mese di Dicembre di ciascun anno o nel
diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il
bilancio di previsione per l’anno successivo.
Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale
e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi
in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e
quella destinata agli investimenti.
Successivamente alle approvazioni del bilancio la
Giunta approva il piano esecutivo di gestione, o in alternativa il piano di
risorse obiettivi (P.R.O.), attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed
il livello qualitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna
ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di
personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli
interventi programmati.
Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa
è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico
e finanziario ed è soggetta ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione
delle entrate ed all’andamento della spesa.
I risultati della gestione sono rilevanti mediante
contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le
disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
La Giunta municipale entro il 30 giugno di ciascun
anno presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo
dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei
risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ad
agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
I contenuti significativi e caratteristiche del
bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della
partecipazione con adeguati mezzi informativi.
ART. 61–
DEMANIO E PATRIMONIO
I
beni del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione,
al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.
La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi
della conservazione, della valutazione e dell’utilità pubblica.
I beni non impiegati per fini istituzionali
dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma
in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da
conseguire un’adeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati
in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge,
secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario
è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
Il funzionario incaricato delle tenuta
dell’inventario dei beni ha altresi l’obbligo di conservare i titoli, gli
atti e le scritture relativi al patrimonio del Comune.
ART. 62-
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è
riservato alla legge dello Stato;
Apposito regolamento disciplinerà la contabilità
comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art.108 del D.Lgs 25
febbraio 1995, n 77, e successive modifiche e integrazioni.
ART. 63 –
REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA
“ Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio
Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e
finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
Il Revisore attesta la veridicità delle scritture
contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del
conto consuntivo.
La relazione deve evidenziare i dati
e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività’
ed economicità’ della gestione ed
esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i
risultati.
Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore
dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche
e gli accertamenti necessari per
l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli
stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
Il regolamento di contabilità’ definisce le
funzioni del Revisore dei conti e può attribuire allo stesso ulteriori
compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonchè
di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.
Il regolamento di contabilità di disciplina
l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo, le modalità di
presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della
gestione specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e
burocratici.
Il Comune mette a disposizione del revisore le
strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei
propri compiti.”
TITOLO
VII
CAPO I - I SERVIZI
ART. 64
– FORMA DI GESTIONE
1)
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fino sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile.
2)
La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva
valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto;
3)
La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o
per le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) In concessione a terzi, quando sussistono ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di istituzione, per l’esercizio di
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)A mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipante dal
Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o
privati.
ART. 65 - GESTIONE IN ECONOMIA
1)
L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono
disciplinati da appositi regolamenti .
2)
La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
una istituzione o una azienda.
ART. 66 -
AZIENDE SPECIALI
1)
Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed
imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la
costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di
autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2)
Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore:
a)il Consiglio di Amministrazione è nominato dal
Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale
competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate
presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione
numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore
a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b)il Presidente è nominato dal Sindaco e deve
possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c)il Direttore, cui compete la responsabilità
gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico
concorso per titoli di esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere
condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con
contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria
professionalità;
3)
Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i
membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentati
il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro
che sono in lite con l’azienda nonché titolari, i soci limitatamente
responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e
di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque
connesse ai servizi dell’azienda speciale.
4)
Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale,
approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il
presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i
successori. Le dimensioni del presidente della azienda o di oltre metà dei
membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza
dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo
consiglio.
5)
L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto,
approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati al Comune.
6)
L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda
stessa, con proprio regolamento.
7)
L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i
ricavi, compresi i trasferimenti.
8)
Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e
gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della
gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9)
Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di
revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
ART. 67 -
ISTUTUZIONI
1)
Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza
rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite
istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia
gestionale.
2)
Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione , il
presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del
consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal
consiglio comunale.
3)
Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di
amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 46 per le
aziende speciali.
4)
Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la
direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità,
è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.
5)
L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal
presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella
loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno
l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso
l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6)
Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture
assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità.
7)
L’organo di revisione economico – finanziaria del Comune esercita
le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
ART. 68 -
SOCIETA’
1)
Il Comune può gestire servizi di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipante
dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in
relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la
partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2)
Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle
opere necessarie al corretto svolgimento del servizio,
nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di
interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione
statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune
può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di
programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3,
lettera e), dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in
deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della
legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8
novembre 1991, n. 362.
3)
Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui
alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 69 -
CONCESSIONE A TERZI
1)
Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi
addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni
economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti
mediante concessioni a terzi.
2)
La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con
deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di
tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.
TITOLO VIII
CAPO I - FORME
DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 70 -
CONVENZIONI
1)
Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e
servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con
altri comuni e con la provincia.
2)
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera
in luogo e per conto degli enti deleganti.
3)
L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e atti
costitutivi delle forme associative, e di competenza del consiglio.
ART. 71 -
ACCORDI DI PROGRAMMA
1)
Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per
la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra soggetti
predetti.
2)
Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO IX
CAPO I -
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 72 –
NORME TRANSITORIE
1)
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni del presente statuto
rimangono in vigore le norme dello Statuto di questo Comune approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 14/10/1991, integrata con delibera di
C.C. n. 2 del 30/03/01992 esecutive ai sensi di legge.
ART. 73 –
ENTRATA IN VIGORE
1)
Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione, affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi
ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti.
2)
Il Presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. |