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Lo Statuto Comunale

ADEGUATO ALLE LEGGI N.127/97 E N. 265/99

TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

 

CAPO I – DEFINIZIONE – FINALITA’ - FUNZIONI

ART. 1- DEFINAZIONE ED AUTONOMIA DEL COMUNE

 

Il Comune di San Floro, Ente Autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi dell’ordinamento della Repubblica Italiana, rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove   lo sviluppo civile, sociale e economico, concorrendo al rinnovamento democratico della società e dello Stato.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

E’ titolare di funzione e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite con delegati dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazioni sociale.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte Amministrative; Riconosce e sostiene delibere associazioni ed involontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi di interessi della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita Amministrativa e sulla attività dell’Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzione dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso alla religione ed alla nazionalità.

  ART. 2 – TERRITORIO - SEDE

Il Comune di San Floro, istituito con R.D. del 4 Maggio 1811, comprende il Capoluogo “San Floro”;

Si estende per Kq. 18,16 confina con i territori dei comuni di: Catanzaro, Borgia, Girifalco, Cortale, Maida, Caraffa di Catanzaro

La sede del Comune è sita in Piazza Roma, n. 1.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le Commissioni Comunali.

Solo in via eccezionale, per esigenze particolari con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

ART. 3 – STEMMA GONFALONE FASCIA TRICOLORE  E CULTURA POPOLARE

Con D.P.R. del 14 maggio 1976 al Comune di San Floro sono stati assegnati uno stemma e un gonfalone descritti come appresso;

Stemma : d’azzurro, all’immagine di San Floro, su campagna erbosa di verde, vestito di bianco, impugnante con la mano destra un ramo di palma in banda d’oro e con la sinistra un libro dello stesso.

Gonfalone : drappo troncato di giallo e di azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrale in argento “Comune di San Floro”;

Il D.P.R. è stato registrato alla Corte dei Conti il 5 luglio 1976, Reg. n 5 Foglio 230 e trascritto nel registro araldico dell’Archivio Centrale dello Stato il 20 agosto 1976.

Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.  

Nella cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai Vigili Urbani in alta uniforme.

Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Cultura Popolare: fa parte della cultura popolare, l’antico atto notarile del 1765, voluto dal popolo, mediante pubblico colloquio, nella pubblica piazza, il quale solennemente sancisce che “la I° domenica di maggio di ciaschedun’anno l’Amministrazione Comunale offre e dona al Santo Patrono n. 5 rotoli di cera bianca lavorate a mano in segno di riconoscimento, per aver salvato questo popolo dalla pestilenza, e che tale consuetudine perduri nel tempo”, anzi, obbliga l’amministrazione Comunale a rispettare questo antico atto rafforzando la tradizione popolare con osservanza di partecipare alla funzione con il gonfalone che precede il corteo della Amministrazione, e di leggere a voce alta quello antico atto notarile dal parte del Segretario Comunale, e alla presenza dell’intero popolo.

ART. 4 – FINALITA’

Con il presente statuto adottato ai sensi dell’art. 4 della legge 08/06/1990 n. 142  per come sostituito dall’art. 1 della Legge 03/08/1999 n. 265, si stabiliscono le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e si fissano gli spazi operativi nell’ambito delle competenze del Comune.

In particolare lo statuto determina:

1)        le attribuzione degli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta Municipale e Sindaco);

2)        L’ordinamento degli uffici e dei servizi;

3)        Le forme di collaborazione tra Comuni, Provincia e Regione Calabria;

4)        Le forme di partecipazione popolare e quella del decentramento amministrativo;

5)        Le forme dell’accesso dei cittadini all’informazione e ai procedimenti amministrativi della programmazione;

6)        Le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

Determina l’applicazione degli Istituti di partecipazione:

a)        I referendum consultivi ed abrogativi;

b)       Le istanze le petizioni e le proposte;

c)        L’accesso ai procedimenti e agli atti amministrativi;

d)       Le forme di tutela

Inoltre Intende:

1)       Assicurare a tutti i cittadini un’esistenza libera e dignitosa;

2)       Garantire la piena occupazione, tutelando i diritti dei lavoratori;

3)       Promuovere i principi per assicurare la pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10/04/1991 n.125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nelle commissioni di concorso e negli altri organi collegiali del Comune.  

4)       Realizzare la piena parità tra uomini e donne, assicurando i principi delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione, anche attraverso una diversa organizzazione dei tempi;

5)       Rimuovere tutti gli ostacoli che limitano il diritto allo studio ed alla cultura, assicurando l’accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell’istruzione, favorendo anche strutture adeguate ai continui processi di aggiornamento e riqualificazione della scuola;

6)       Riconoscere l’ambiente come bene essenziale della collettività, tutelando le risorse naturali, territoriali, ambientali in funzione di una più alta qualità della vita;

7)       Salvaguardare il patrimonio storico, artistico, archeologico, artistico e paesistico, quale contributo ai valori della civiltà e del rispetto dell’identità storico-culturale dal paese e dell’integrità fisica del suo territorio;

8)       Riconoscere nell’impiego del tempo libero un momento essenziale dell’esplicazione della persona umana, favorendo la diffusione dello “sport per tutti”, come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni che vanno dall’attività fisica ricreativa alla più alta competizione.

ART. 5 - FUNZIONI

Il Comune esercita tutte le funzioni ed compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuite espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzione proprie, conferite e delegate, secondo i principi dalla sussidiarietà e della omogeneità delle funzioni, della economicità, efficienza ed efficacia della gestione e della adeguatezza organizzativa.

Un apposito Regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e con la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

CAPO II – ATTIVITA’ NORMATIVA

ART. 6 - STATUTO COMUNALE

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati o, ove non venga raggiunto tale quorum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati da esprimere in due distinte riunioni da tenersi in un mese.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Lo statuto è soggetto a controllo del CO.RE.CO., successivamente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

ART. 7 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1)       Le modifiche allo Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione. Le modifiche di iniziativa consiliare debbano essere proposte da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.

2)       Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3)       Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

4)       L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle provincie, abroga le norme statuarie con esse incompatibili. I Consiglieri comunali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data in vigore delle leggi suddette.

ART. 8 - REGOLAMENTI

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita  potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto dalle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I  regolamenti, divenuta esecutiva la delibera di adozione sono ripubblicati all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi, ed entrano in vigore dopo tale ripubblicazione.

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi d’informazione, che ne emettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

CAPO III – PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 9 - ALBO PRETORIO

Nella Sede Municipale, in un luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi facilmente.

Il segretario cura l’affissione degli atti avvalendosi di messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

 ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

 

CAPO I – GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 10 - ORGANI

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II – IL CONSIGLIO

ART. 11 – ELEZIONI – COMPOSIZIONE E DURATA

Il consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.

L’elezione del Consiglio Comunale il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, sono regolati dalla legge.

Si decade dalla carica di consigliere per il verificarsi di uno degli impedimenti, dell’incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge, nonché per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio, ovvero a cinque sedute dell’anno solare.

L’interessato previo avviso dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al voto del Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro dieci giorni.

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.                  

ART. 12 - I CONSIGLIERI

I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazione, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità degli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

Le dimissioni della carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio.

Devono essere immediatamente assunte al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili , non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni procede alla surroga del Consigliere dimissionario.

ART. 13 – PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri  ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.

Ai gruppi di minoranza spetta con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

ART. 14 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di proclamazione.

E’ preseduta dal Consigliere anziano o – in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto- dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti del Sindaco, giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960 n. 570;

Il presidente entra immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

ART. 15 – LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO DELL’ENTE’

Entro 3 mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Consiglieri Comunali il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

I Consiglieri entro 10 giorni possono presentare emendamenti; entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione unica per appello nominale.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche  con l’approvazione della relazione revisionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predetti linee, motivando adeguatamente eventuali spostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 36, comma 2° del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (SINDACO)

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio:

a)        Rappresenta il Consiglio Comunale;       

b)        Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c)        Decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse decisioni del Consiglio;

d)        Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e)        Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f)        Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

g)        Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

h)       Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i)         Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente.

Il Sindaco, Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

1)       Atti normativi:

a)       Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relativi variazioni;

b)       Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare;

2)       Atti di programmazione:

a)       Programmi;

b)       Pianificazioni;

c)       Relazioni revisionali e programmatiche;

d)       Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;

e)       Piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;

f)        Eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;

g)       Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

h)       Ratifiche di variazione di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previste dalla legge;

i)        Conti consuntivi;

3)       Atti di decentramento:

a)       Tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;

4)       Atti relativi al personale:

a)       Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, da parte della Giunta Comunale;

b)       Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;

5)       Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:

a)       Convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia;

b)       Accordi di programma;

c)       Costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;

6)       Atti relativi alle spese pluriennali:

a)       Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

7)       Atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti:

a)       Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

b)       Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

8)       Atti relativi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

a)       Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

b)       Assunzione diretta di pubblici servizi;

c)       Costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;

d)       Concessioni di pubblici servizi;

e)       Affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

9)       Atti relativi alla disciplina dei tributi:

a)       Atti di istituzioni di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge;

b)       Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;

c)       Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;

10)    Accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

a)       Contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

b)       Emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;

c)       Emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;

d)       Ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

11)    Atti di nomina:

a)       Definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, Società ed Istituzioni;

b)       Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;

c)       Nomina d’ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche  disposizioni statutarie e regolamentari;

d)       Nomina delle concessioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta;

12)    Atti elettorali e politico – amministrativi:

a)       Esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;

b)       Surrogazione dei Consiglieri;

c)       Approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente;

d)       Approvazione o reiezioni con votazione per l’appello nominale della mozione di sfiducia;

e)       Nomina della commissione elettorale comunale;

f)        Esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;

g)       Esame e discussione di interrogazione ed interpellanze;

13)    Ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico – amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

     

ART. 18 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI STRAORDINARI,                  TEMPORANEE E SPECIALI

Il Consiglio può istituire – con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti – commissioni consiliari permanenti , straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagini eventualmente conferiti, la modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni cosi nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione.

I lavori delle commissioni si concludano con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione.

E’ in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazione di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione è quelle eventuali di  minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella I° seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.

ART. 19 –SESSIONI E CONVOCAZIONI

L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente.

Gli inviti per le sessioni ordinarie sono notificati almeno 5 giorni liberi prima della seduta.

In caso di necessità il Consiglio Comunale può essere convocato in sessione straordinaria o urgente ed i relativi inviti dovranno essere notificati rispettivamente almeno 3 giorni liberi o almeno 24 ore prima della data di convocazione.

ART. 20 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consenso.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi , escludendo dal compito le astensioni, e nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

ART. 21 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti , straordinarie, temporanee e speciali.

Il Regolamento disciplina, altresì, l’esercizio delle podestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutarie e perseguendo l’obiettivo dell’efficienze decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a)        I termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b)        Le modalità di svolgimento della discussione della votazione;

c)        La formazione dei gruppi consiliare e l’istituzione della conferenze dei capigruppo con funzioni  consultive, non vincolante , di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d)        Le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

e)        Le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con un intervento di almeno la meta dei Consiglieri assegnati;

f)        Le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e di controllo polito – amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.         

CAPO III° - IL SINDACO

       ART. 22 – IL SINDACO

Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto .

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’Amministrazione dell’Ente.

Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale, dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle legge e dallo statuto.

Per l’esercizio di tale funzioni il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: “ Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART. 23 – COMPETENZE DEL SINDACO

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale e ne fissa l’ordine del giorno.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;

Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

Il sindaco sulla base degli indirizzi dal Consiglio provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, le nomine e le designazioni devono essere effettuate tutte entro 45 giorni dall’insediamento.

Il Sindaco nomina e revoca gli assessori dandone comunicazione al Consiglio. Inoltre nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi; adotta ordinanze ordinarie non attribuite ai responsabili degli uffici.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominate dalla legge o dallo statuto assumano il nome di decreto.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscriva gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Esercita le competenze, già attribuite al Prefetto, di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 08/12/1970 n. 996, approvato con D.P.R. 06/02/1981, in particolare informa la popolazione sulle situazioni  di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civili avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Inoltre, il Sindaco può, sentito il Segretario Comunale, in caso di omissioni, errore o assenza non sostituibile, avocare a sé i poteri e le competenze dei responsabili dei servizi.

In particolare il potere di avocazione spetta al Sindaco nei casi di accertato e colpevole ritardo nell’attuazione delle direttive e dei programmi disposti dall’Amministrazione o nel provvedere all’adozione di atti dovuti, quando il protrarsi del riguardo possa determinare danni all’Ente o causi ingiusto ritardo agli utenti.

Il Potere di avocazione, in questi casi deve essere preceduto da una formale diffida a provvedere del Sindaco nei confronti del responsabile competente e, se esercitato rende obbligatoria l’azione disciplinare.  

ART. 24 - ORDINANZE

Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti e nelle materie non attribuite ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, altresi, essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

Il caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.   

ART. 25 – ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA

Il Sindaco:

a)        acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b)        promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini, verifichi amministrative sull’intera attività del Comune;

c)         compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d)        può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazione presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente tramite i rappresentanti legale delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale,

e)        collabora ed assumere iniziative atte assicurare che uffici, servizi, speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 26 – ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco

A)      Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;

B)       Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

C)       Esercita i poteri di polizia nelle adunanze  consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

D)      Propone argomenti da trattare in Giunta, nel disporre la convocazione e la presiede;

E)       Ha facoltà di delegare a ciascun assessore le funzioni relative a specifici settori amministrativi, ivi compreso il potere di firmare atti ad esclusione delle ordinanze;

F)       Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzione e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 27 – DELEGHE ED INCARICHI

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze;

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinare materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L’atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione .

Le deleghe per settori omogenei sono comunicata al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinare questioni nell’interesse dell’amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

ART. 28 – CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO

L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio il quale deve essere convocato entro i successivi dieci giorni.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione  senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione della carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinchè questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

CAPO IV° - LA GIUNTA

ART. 29 – LA GIUNTA COMUNALE – ELEZIONI E PREROGATIVE

La Giunta è l’organo di governo del Comune. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Non possono fare parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano tra di loro coniugi , ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Le cause di ineleggibilità la posizione giuridica, lo status dei componenti, l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Oltre ai casi di incompatibilità  previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante  e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Il Sindaco e la Giunta cessano, altresi, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta.

La stessa mozione deve essere depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capi gruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida del Sindaco.

L’approvazione della mozione di sfiducia provoca lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissariato ai sensi delle leggi vigenti.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

ART. 30 - COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 (quattro) assessori tra cui un Vice - Sindaco, facenti parte del Consiglio.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.

Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali sia i cittadini non facenti parte del consiglio; La carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.   

Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale. Possono illustrare esclusivamente argomenti di loro competenza, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Il voto si esprime in forma palese tranne le eccezioni di legge.

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio Comunale.

ART. 31 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine dl giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dal Sindaco.

Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico – amministrativo e le collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma.

In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei componenti, compreso il Sindaco.

ART. 32 – VICE SINDACO

Il Vice Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 33 – DELEGATI DEL  SINDACO

Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate nella prima seduta del Consiglio.

ART. 34 – DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE – OBBLIGHI DI ASTENZIONE

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

E’ fatto altresi, divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma d’effettuare a favore dell’ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministrazione o di parenti o affini entro il quarto grado.      

ART. 35 - ATTRIBUZIONI

La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto e regolamenti, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto.

La Giunta in particolare, nell’esercizio di attribuzione di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti e adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici determinando la dotazione organica del personale;

b) approva progetti esecutivi ed esecutivi programmi esecutivi; disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario e ai Responsabili dei servizi e degli uffici,

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e)        Elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f)        Nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g)        Adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.

h)       Eroga sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad altri organi;

i)         Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione;

j)         Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;

k)       Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento

l)         Costituisce l’ufficio comunale di censimento;

m)      Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegati dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ed altro organo;

n)       Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

o)       Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività sulla attuazione dei programmi;

La Giunta, altresi, nell’esercizio di attribuisce organizzatorie:

1)       Fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, parametri, gli standars ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività, sentito il Segretario Comunale.

 

ART. 36 – CESSAZIONE DELLA CARICA DI ASSESSORE

Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

CAPO V – NORME COMUNI

ART. 37 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Salvo quanto sarà stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale per la validità delle relative sedute, gli Organi Collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, o con le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento della qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche.

Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione in seduta privata.

L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.

In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 38 – PUBBLICITA DELLE SPESE ELETTORALI

Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.

Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.

Entro 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali e i rappresentanti delle liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.

I rendiconti sono pubblicati all’Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia. 

       

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

CAPO I – UFFICI - PERSONALE

ART. 39 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Il comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolta, ai sensi del D.Lgs. 19/091994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 40 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.  

 

ART. 41 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e disciplinato con apposito regolamento adottato della Giunta Comunale sulla scorta dei principi e dei criteri approvati dal Consiglio Comunale.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è impostata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

L’ordinamento amministrativo del Comune è articolato secondo le modalità disciplinate dal regolamento e secondo i seguenti criteri:

a)trasparenza dell’attività amministrativa con la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ed in particolare attraverso l’individuazione dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi,

b)responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’azione amministrativa, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente;

c)flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane volte a favorire lo sviluppo delle professioni interne ed il migliore apporto partecipativo dei singoli dipendenti.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

La dotazione organica e l’organizzazione del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenza di esercizio della funzione e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’Ente.

 

ART. 42 – PERSONALE, INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali oltre allo stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a)struttura organizzativo – funzionale;

b)dotazione organica;

c)modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;

Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresi attribuita al Segretario Comunale o ai Dirigenti e Funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal  regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contradditorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciprochi rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.

CAPO II - INCARICHI

ART. 43 – INCARICHI ESTERNI

 La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazione o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Il Trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento del Sindaco  previo parere della Giunta con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano delle risorse e degli obiettivi, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinanti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro.

ART.  44 – RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1)       Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformanoal principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2)       Spettano ai responsabile tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presenza delle commissioni di gara e di concorso;

      b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;               

      c) la stipulazione dei contratti;

      d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazione e le concessioni edilizie;     

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;

h)  le attestazioni, certificazioni, comunicazione, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni          ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;   

i)         gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco;

j)         l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contigibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della legge n. 142/90;

k)       l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;

3)       I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4)       Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.  

CAPO III – ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 45 – LE DETERMINAZIONI ED I DECRETI

Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumano il nome di decreti.

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro 5 giorni.

Entro i successivi 3 giorni sono pubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

CAPO IV

ART. 46 – IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisione degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona  di propria alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d’intesa con l’Amministrazione, modalità si snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Segretario Comunale roga i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica le scritture private unilaterali nell’interesse dell’Ente; esercita le eventuali altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco.

ART. 47  – ATTRIBIZIONI GESTIONALI

 Al Segretario Comunale possono essere attribuite dal Sindaco, tutte o parti delle funzioni di cui all’ert. 51, comma 3°, legge 142/90.

Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza degli uffici e dei servizi. 

ART. 48 –  ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

Se richiesto formula pareri ed esprimere valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.

 

ART. 49 – ATTRIBUZIONI FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

Le funzioni di raccordo tra l’attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa sono esercitate ove previsto dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovraintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Al Direttore Generale compete, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione semplificato.

Il Sindaco, previa delibera di Giunta, potrà procedere alla nomina del direttore generale, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, solo a seguito di convenzione  con altri Comuni i cui residenti, sommati a quelli del Comune di San Floro, raggiungano il numero di quindicimila abitanti. Detta convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.

In assenza della predetta convenzione, il Sindaco può conferire le funzioni proprie del Direttore Generale al Segretario del Comune.

Il Segretario Comunale (Direttore Generale) esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

Compete in tal caso al Segretario Comunale un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravità dell’incarico stabilito al Contratto Collettivo di Categoria.

ART. 50 – ATTRIBUZIONE DI LEGALITA’ E GARANZIA

Il Segretario:

a)Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della Giunta soggetto al controllo eventuale;

b)Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari ed i referendum;         

c)Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia presentata nel rispetto della normativa vigente;                          

d)Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.        

TITOLO IV

 ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

 

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

ART. 51 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1)       Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico – amministrativa, economica e sociale della comunità anche in base di quartiere e frazione. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2)       Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle organizzazioni sociali.

3)       Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a)le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b)l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;

4)       L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi;

5)       Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 52 – RIUNIONI E ASSEMBLE

1)       Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2)       L’Amministrazione comunale ne facilità l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le clausole necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3)       Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4)       Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a)per la formazione di comitati e commissioni;

b)per dibattere problemi;

c)per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ART. 53 – CONSULTAZIONI

1)       Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2)       Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3)       I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4)       I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

ART. 54 – ISTANZE E PROPOSTE

1)       Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2)       Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento   dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3)       Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 1/5 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II

REFERENDUM

ART. 55 – AZIONE REFERENDARIA

1)       Sono consentiti i referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2)       Non possono essere indetti referendum:

a)in materia di tributi locali e di tariffe;

b)su attività amministrative vincolante da leggi statali o regionali;

c)su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3)       I soggetti promotori del referendum possono essere:

a)il trenta per cento del corpo elettorale;

            b)il Consiglio Comunale.

 4)  I referendum non possono avere luogo in coincidenza  con operazioni elettorali provinciali,  

      comunali e circoscrizionali.

ART. 56 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1)       Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2)       In particolare il regolamento deve prevedere:

a)i requisiti di ammissibilità;

b)i tempi;

c)le condizioni di accoglimento;

d)le modalità di organizzative;

e)i casi di revoca e sospensione;

f)le modalità di attuazione.

ART. 57 – EFFETTI DEL REFERENDUM

1)       Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2)       Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3)       Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.   

TITOLO V

CAPO I - DIFENSORE CIVICO

 

ART. 58 – IL DIFENSORE CIVICO

E’ istituito l’Ufficio del Difensore Civico.

Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell’ufficio operante presso altri comuni.

Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinante nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Egli esercita, altresi, il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Il difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti. Nonché ogni notizia, ancorchè coperta da segreto, utile per l’espletamento del mandato.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula “Giuro di adempire il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell’ente”.

Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell’amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all’ordine del giorno dei lavori consiliari entro 60 giorni dalla richiesta.     

Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.

Al Difensore Civico compete un’indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

ART. 59 – REQUISITI E MODALITA’ DI NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

All’Ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:

a)si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

b)abbiano ricoperto nell’anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedente elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;

c)i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo;

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; dura in carica 4 anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di 2 mandati consecutivi.

Ove l’ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.

Il Difensore Civico può essere revocato dall’incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio Regionale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.  

Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

TITOLO VI

 CAPO I - PATRIMONIO - FINANZA E CONTABILITA’

 

ART. 60 – AUTONOMIA FINANZIARIA

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di Dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Successivamente alle approvazioni del bilancio la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, o in alternativa il piano di risorse obiettivi (P.R.O.), attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevanti mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.    

La Giunta municipale entro il 30 giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ad agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

I contenuti significativi e caratteristiche del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

ART. 61– DEMANIO E PATRIMONIO

I beni del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.

La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valutazione e dell’utilità pubblica.

I beni non impiegati per fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

Il funzionario incaricato delle tenuta dell’inventario dei beni ha altresi l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relativi al patrimonio del Comune.

ART. 62-  ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato;

Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art.108 del D.Lgs 25 febbraio 1995, n 77, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 63 – REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA

“ Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati  e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività’ ed economicità’ della gestione  ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati.

Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche  e gli accertamenti necessari  per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità’ definisce le funzioni del Revisore dei conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonchè di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.

Il regolamento di contabilità di disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.”        

TITOLO  VII

CAPO I - I SERVIZI

 

ART. 64  – FORMA DI GESTIONE

1)       Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fino sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2)       La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto;

3)       La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del   servizio,   non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) In concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) A mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipante dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

ART. 65 - GESTIONE IN ECONOMIA

1)       L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti .

2)       La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

ART. 66 - AZIENDE SPECIALI

1)       Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2)       Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a)il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b)il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);  

c)il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli di esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità;

3)       Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentati  il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque  connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4)       Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimensioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5)       L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6)       L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7)       L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8)       Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9)       Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 67 - ISTUTUZIONI

1)          Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2)          Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione , il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3)          Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 46 per le aziende speciali.

4)          Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità, è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5)          L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6)          Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità.

7)          L’organo di revisione economico – finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 68 - SOCIETA’

1)       Il Comune può gestire servizi di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipante dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2)       Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio,  nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3)       Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 69 - CONCESSIONE A TERZI

1)       Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2)       La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.        

TITOLO VIII

CAPO I - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 70 - CONVENZIONI

1)       Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2)       Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3)       L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e atti costitutivi delle forme associative, e di competenza del consiglio.

ART. 71 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1)        Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra soggetti predetti.

2)        Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.  

TITOLO IX

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 72 – NORME TRANSITORIE

1)       Fino all’entrata in vigore delle disposizioni del presente statuto rimangono in vigore le norme dello Statuto di questo Comune approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 14/10/1991, integrata con delibera di C.C. n. 2 del 30/03/01992 esecutive ai sensi di legge.

ART. 73 – ENTRATA IN VIGORE

1)       Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2)       Il Presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.